Per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, l'art.17, co.6, lett. c), D.P.R. n.633/1972, nel testo riformulato dal DLgs. n.24/2016, prevede l'obbligo di applicazione del reverse charge. La traslazione dell'obbligo d'imposta in capo al cessionario, applicabile dal 2.5.2016, si applicherà per le operazioni poste in essere sino al 31.12.2018.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.21/E del 25 maggio 2016, ha fornito i primi chiarimenti sull'ambito applicativo del regime in esame, riguardanti sia il profilo oggettivo, sia quello soggettivo.