Fisco

Ravvedimento operoso ordinario per il versamento di imposte e ritenute

L’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, consente ai contribuenti di sanare le irregolarità nella determinazione e nel pagamento dei tributi con il versamento di sanzioni ridotte, in aggiunta all’imposta e agli interessi.

Tale agevolazione, che consiste nella riduzione delle sanzioni, spetta nei casi e nei tempi previsti dalla legge: in particolare quando le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento  delle quali l'autore ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il ravvedimento operoso può applicarsi in riferimento alle imposte dirette (Ires, Irap, Irpef) e indirette (Iva), imposte locali (Imu, diritti camerali), imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte di successione e donazione.

Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione è pari: 

  • al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve)
  • al 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo).

Per il perfezionamento del ravvedimento entro le scadenze citate devono essere versati, unitamente alla sanzione, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il tasso legale è pari al 2,5% in ragione d'anno, così come stabilito con il Decreto 12 dicembre 2011, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il contribuente può effettuare il versamento utilizzando il modello F24, o il modello F23, a seconda del tributo che deve regolarizzare. In particolare, utilizzerà:

  • il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti;
  • il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.