L'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 definisce la percentuale della ritenuta sulle provvigioni relative ai rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
Gli intermediari del commercio che nell'esercizio dell'attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o terzi devono inviare, tramite raccomandata A/R, entro il 31 dicembre di ogni anno, un'apposita dichiarazione al proprio committente, preponente o mandante, al fine di richiedere l'applicazione della ritenuta d'acconto in misura ridotta, calcolata sul 20% anziché sul 50% delle provvigioni.
La dichiarazione ha validità annuale e pertanto deve essere inviata ogni anno per poter continuare ad usufruire della ritenuta ridotta.