Il mese di agosto ha visto l'emanazione di due documenti da parte dell'Agenzia delle Entrate che rendono operativa una novità (positiva) contenuta nel D.L. 69/2013, convertito nella legge n. 98 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013.
In data 22 agosto, con notevole tempestività, sono stati emanati sia il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che la Circolare 28/E relativamente al tema che riguarda la possibilità, per coloro che non avendo più un sostituto d'imposta non sono stati in condizione di presentare il Modello 730, di presentare adesso la dichiarazione. L'art. 51-bis del citato decreto 69, ha introdotto infatti la possibilità, a decorrere dall'anno 2014, per i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, di poter adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando il Modello 730 ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale.
All'art. 51-bis, inoltre, il comma 4 ha aperto una finestra anche per l'anno 2013, permettendo così a tutti i soggetti che - non avendo più un sostituto di imposta, a causa ad esempio della perdita del lavoro - non hanno potuto presentare il Modello 730 relativo ai redditi dell'anno 2012, di presentarlo.
Dal 2 al 30 settembre, dunque, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2012 può essere presentata utilizzando il Modello 730/2013 se dalla stessa, però - si tratta di un vincolo normativo - risulta un esito contabile finale a credito a favore del contribuente. Altro vincolo è rappresentato dal fatto che questo tipo di dichiarazione non può essere presentata per integrare una precedente dichiarazione validamente presentata.