Secondo la riforma dell’articolo 39 del Decreto Legge n.331/93 (“Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari”), introdotta dal Decreto “Salva infrazioni” al fine di rispettare le disposizioni europee, il momento di effettuazione della cessione e dell’acquisto intracomunitario di beni o servizi coincide con la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza.
Infatti, le fatture devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e, con riferimento al mese precedente, nel registro delle fatture emesse (per l’imposta a debito) secondo l’ordine della numerazione. Non vale più la regola secondo cui i documenti dovevano essere registrati entro il mese di ricevimento - quindi anche successivamente - ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Dal 1° luglio, inoltre, con l'ingresso della Croazia nell'Unione Europea si aggiunge un Paese alla lista di quelli sottoposti agli adempimenti antielusivi previsti dalla normativa. Il 25 agosto sarà, infatti, la prima scadenza da non dimenticare per la presentazione della comunicazione delle operazioni - attive o passive - intercorse nel mese di luglio con operatori aventi sede nel Paese balcanico.