I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro possono quindi, ove sussistano i requisiti di cui sopra, chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), presentando l’apposita istanza (“Modello TR”). Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel.
Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, DPR n. 633/1972):
- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del DPR n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
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