Fisco

Sanzioni ridotte per fatture soggettivamente inesistenti

Le attività di indagine della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, così come anche dell'Agenzia delle Dogane, hanno evidenziato un problema che si sta diffondendo in molti settori di tipo commerciale. Si tratta delle fatture soggettivamente inesistenti, un fenomeno che dal 1993 ad oggi, permettendo agli operatori di sfruttare il differente regime che esiste tra le operazioni intracomunitarie e le operazioni interne, è diventato sempre più popolare dando origine alle «frodi carosello». Ma, mentre inizialmente il fenomeno riguardava solo singoli beni, come le automobili, i cellulari e i computer, ora si è esteso a un gran numero di beni (imballaggi, acciaio, edilizia, cooperative).

L'avv. Santacroce, nell'intervento, pone in evidenza una novità che, proprio sul tema, arriva dalla Corte di  Cassazione. Si tratta della sentenza n. 8722 di marzo 2013, ma depositata soltanto lo scorso 10 aprile, in cui la Corte suprema affronta:

  • il tema della prova, secondo cui l'onere probatorio è in capo all'Ufficio per la dimostrazione della fittizietà dell'operazione, e
  • il tema nuovo che riguarda il piano sanzionatorio. In particolare, è data la possibilità di applicare l'articolo 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997, che consente una riduzione della sanzione minima anche fino al 50%. Secondo il comma 4, del citato articolo, infatti, la sanzione deve essere proporzionata all'atto commesso.