L'articolo 31 del Decreto Legge n. 179/2012, poi convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce che, in caso di crisi d’impresa, la start up innovativa, nei primi 4 anni di attività a partire dalla data di costituzione, non è soggetta a procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa, ma si avvale del procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla Legge n.3 del 27 gennaio 2012, modificata dallo stesso Decreto Legge n. 179/2012.
Il medesimo art. 31 del Decreto Legge n. 179/2012 statuisce, inoltre, che decorso il termine di dodici mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa, l’accesso ai dati dei relativi soci iscritti nel medesimo registro sia inibito al pubblico, restando da quel momento riservato all’autorità giudiziaria e di vigilanza
Il legislatore ha così inteso incentivare il fresh-start dello start-upper, in ragione “dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione”, mettendo a punto una precisa disciplina di favore per il soggetto che, dopo un’esperienza imprenditoriale negativa, voglia ripartire con un nuovo e diverso progetto.