Il nuovo Codice Doganale dell'Unione, il Regolamento n.952/2013, entrato formalmente in vigore il 1 maggio 2016, che disciplina le operazioni doganali, dedica tre articoli, precisamente 43-44-45 al tema del contenzioso in ambito doganale, riprendendo la disciplina che era contenuta negli articoli 243 e 244 del Codice Doganale Comunitario, Regolamento n 2913/92. Sono articoli contenenti specificazioni, che è opportuno conoscere in relazione all'esigenza di introdurre un contenzioso a fronte di una decisione dell'autorità doganale; il destinatario di una decisione adottata da parte dell'amministrazione doganale ha diritto di proporre ricorso davanti ad una autorità amministrativa in prima battuta, davanti a una istanza imparziale, un giudice nazionale in seconda battuta. Gli stati membri mantengono la facoltà di decidere se l'eventuale fase amministrativa debba necessariamente sussistere o se si possa introdurre direttamente un ricorso davanti al giudice tributario, nel nostro paese alla controversia doganale in via amministrativa, rimedio di carattere facoltativo