Nuove competenze in materia di clausole vessatorie: Regolamento e Formulario
Con Provvedimento n. 23788 dell'8 agosto 2012, pubblicato nel Bollettino n. 34 del 10 settembre 2012, I'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) delibera di approvare il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie”, che comprende anche 2 formulari, allegati allo stesso provvedimento. Il Regolamento verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
All’Autorità sono state così attribuite nuove competenze in materia di clausole vessatorie, quelle clausole cioè che solitamente vengono inserite nelle condizioni generali di contratto o di moduli, modelli e formulari predisposti dalle imprese per essere utilizzati nei rapporti con i consumatori.
Specifichiamo che, in base all'art. 37-bis del Codice del consumo è vessatoria la clausola che, nonostante la buona fede del professionista, determina, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Cosa stabilisce il Regolamento?
L'Autorità può accertare la vessatorietà delle clausole attivandosi d’ufficio o su segnalazione, oppure può pronunciarsi sull’interpello proposto dall’impresa interessata.
La segnalazione può essere presentata in formato cartaceo o elettronico (webform o PEC), da parte di ogni soggetto ed organizzazione che ne abbia interesse. Anche le Camere di Commercio, o più in generale il cd. "sistema camerale", possono presentare delle segnalazioni.
Nel momento in cui si avvia un'istruttoria, inoltre, è prevista una consultazione obbligatoria on line, tramite il sito dell'Autorità stessa, a cui possono partecipare il sistema camerale, le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.
L'interpello può essere richiesto dalle imprese - tramite apposito formulario - per accertare in via preventiva se le clausole che esse intendono utilizzare nei contratti con i consumatori siano vessatorie. L'Autorità avrà a disposizione 120 giorni di tempo - salvo interruzione del termine - per stabilire l'eventuale inesattezza, incompletezza o non veridicità delle informazioni fornite. A tal fine, l'Autorità può consultare le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché il sistema camerale.
Proprio sul tema, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato pubblica sul proprio sito i provvedimenti ed estratti relativi alle clausole vessatorie contenute nei contratti proposti da aziende operative nella fornitura e manutenzione degli ascensori a condomini e singoli consumatori.