Zona economica speciale unica Mezzogiorno. La nuova comunicazione integrativa
L’articolo 1 del decreto “Omnibus” (decreto-legge n.113 del 9 agosto 2024) prevede che tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione nel periodo 12 giugno -12 luglio devono inviare all’Agenzia delle Entrate, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, una nuova comunicazione attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione già presentata.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, datato 11 giugno 2024, ha approvato l’apposito modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella predetta Zona (“ZES unica”), realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, con le relative istruzioni e le modalità di trasmissione, da effettuare nel periodo 12 giugno-12 luglio. Gli investimenti per cui viene riconosciuto il credito d’imposta, è opportuno precisare, devono essere destinati a strutture produttive già esistenti o che si insediano nel territorio delle regioni comprese nella “ZES unica”.
Ciò premesso, l’articolo 1 del citato decreto-legge n. 113/2024 ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nella “ZES unica”. Nell’ambito della procedura si è previsto che tutti gli operatori economici, i quali hanno presentato la comunicazione nel periodo 12 giugno-12 luglio, devono inviare all’Agenzia delle Entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una nuova comunicazione attestante l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2024 degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione già presentata. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione originaria ha indicato investimenti agevolabili già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
L’apposito modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, dovrà essere approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni decorrenti dal 10 agosto 2024, data di entrata in vigore del menzionato decreto-legge. La comunicazione integrativa dovrà indicare comunque un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione originaria.
La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà rideterminata secondo le regole stabilite dal 2° comma del citato articolo 1 del decreto-legge, il quale prevede che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative; cioè entro il 12 dicembre 2024.
Il credito, è opportuno tener presente, sarà commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati, nell’indicato periodo, entro il limite massimo, per ciascun progetto, di 100 milioni di euro; peraltro non saranno agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.
Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n.241/1997, sarà concesso, altresì, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (“Regolamento GBER”) e sarà cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che l’importo totale non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati “consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento”; inoltre, il credito sarà cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato.
Infine, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa dovranno risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.