Rapporto di lavoro

Casse rurali ed artigiane e banca del tempo solidale


L’accordo di rinnovo del 9 luglio 2024, che riguarda i lavoratori delle Casse rurali ed artigiane, ha modificato la disciplina riguardanti la banca del tempo solidale.

Banca del tempo solidale

L’accordo di rinnovo 9 luglio 2024, che si applica ai quadri direttivi ed alle aree professionali del credito cooperative (Casse rurali ed artigiane), ha sostituito interamente la disciplina relativa alla banca del tempo solidale. Infatti, stabilisce che le Parti, in considerazione delle consolidate buone prassi diffuse nelle Aziende della Categoria ed anche a seguito delle previsioni in materia introdotte con il C.C.N.L. 9.1.2019, definiscono i principi generali per la istituzione nelle Aziende del Credito Cooperativo della “Banca del Tempo Solidale”, quale strumento di armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, sostegno alla famiglia, solidarietà sociale ed inclusione.

La Banca del Tempo Solidale supporta, attraverso la fruizione di permessi retribuiti, le lavoratrici ed i lavoratori che si trovino ad affrontare gravi e documentate situazioni personali, o familiari, per le quali si renda necessaria una disponibilità di permessi ulteriore rispetto a quella ordinaria, ovvero a svolgere attività di rilievo sociale.

Possono ricorrere, in via prioritaria, alla Banca del Tempo Solidale, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano esaurito la dotazione individuale di permessi retribuiti c di ferie e che: versino in gravi situazioni di salute; prestino assistenza a familiari affetti da handicap o malattie gravi ed ingravescenti; siano assenti per motivi legati a disagi comportamentali o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) di figli minorenni; svolgano attività di volontariato sociale, civile, ambientale o di assistenza e soccorso.

L’alimentazione della Banca del Tempo Solidale, da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, avviene mediante la donazione volontaria, e a titolo gratuito, di ore della propria dotazione individuale di permessi retribuiti (ad esempio: banca ore o permessi ex festività) e di ferie, tenuto conto del limite di quattro settimane da fruire con riferimento a ciascun anno (D.lgs. 8.4.2003, n. 66).

A completamento di tali donazioni, anche le Aziende verseranno un contributo alla Banca del Tempo Solidale pari almeno al 30% del totale delle ore versate dalle lavoratrici e dai lavoratori.

Le ore/giornate versate nella Banca del Tempo Solidale, non ripetibili dai lavoratori donanti, si traducono esclusivamente in permessi retribuiti della durata minima di 1 ora e non sono monetizzabili.

Nel corso di apposito incontro annuale, le Aziende, attraverso la Federazione locale ovvero la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo nel caso di Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane aderenti ed Aziende facenti parte di Gruppo Bancario Cooperativo di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 8, informeranno le competenti Organizzazioni Sindacali sulla dotazione e sull’utilizzo della Banca del Tempo Solidale.