Modifiche alle compensazioni dei crediti fiscali
Con la Circolare 28 giugno 2024, n. 16/E, l’Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul divieto di compensazione di cui alla legge n. 213/2023 che ha introdotto il comma 49-quinquies nell’art. 37 del D.L. n. 223/2006. Tale norma prevede un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro, salvo sia in essere una sospensione giudiziale o amministrativa.
Premessa normativa
Con la Circolare in esame, l’Agenzia delle Entrate chiarisce in particolare il nuovo contesto normativo riguardante l’art. 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213 del 2023 (legge di Bilancio 2024), e l’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 39 del 2024 (c.d. “decreto Agevolazioni”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024.
Nello specifico, l’art. 1 della legge di Bilancio 2024, introduce con i commi da 94 a 98 misure di razionalizzazione e di contrasto all’evasione riguardanti la disciplina delle compensazioni di crediti recata dall’art. 11, comma 2, del D.L. n. 662/2014, e dall’art. 37, commi 49 e seguenti, del D.L. n. 223/2006.
Successivamente è intervenuto nella tematica di compensazione dei crediti fiscali l’art. 4, commi 2 e 3, del D.L- n. 394/2024 (c.d. “decreto Agevolazioni”), sostituendo il comma 49-quinquies dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006.
La Circolare n. 16/2024
In conseguenza del mutato quadro normativo di riferimento, con la Circolare n. 16 l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni operative agli Uffici, per garantirne uniformità di azione, esaminando in particolare:
a. l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ex art. 1, comma 95, legge di Bilancio 2024), anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’IMAIL (art. 1, commi 94, let. a), 97, let. a), e 98, della legge n. 213/2023);
b. l’esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’art. 1, commi da 421 a 423, della legge n. 311/2004, e dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, di importo complessivamente superiore a 100.000 euro (v. art 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 39/2024).
Il divieto alla compensazione introdotto dalla novella normativa viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:
- della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
- della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
- del pagamento delle somme dovute.
Da ultimo, nel documento di prassi in trattazione, vengo chiarite le differenze tra il divieto alle compensazioni introdotto dalla legge di Bilancio 2024, e ridefinita dal decreto Agevolazioni, e il divieto di compensazione di cui all’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010, tutt’ora in vigore, secondo cui la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
In conclusione, dal 1° luglio 2024 la compensazione di crediti, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, passa esclusivamente dai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ed è preclusa quella orizzontale se i debiti scaduti superano i 100.000 euro.