Il lavoro intermittente per interpreti e traduttori di scuola di lingue
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n.31 del 19 novembre 2013 ha risposto a un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro riguardante il possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente per le figure dell'interprete e del traduttore che svolgono la loro attività presso scuole o istituti di lingua.
Nello specifico l'istante chiede se tali categorie professionali possano essere assimilate a quella degli interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, contemplata al n. 38 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, così come richiamata dall’art. 40, D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.M. 23 ottobre 2004.
Il dettato normativo
In assenza del requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003, le ipotesi in cui risulta ammissibile la stipulazione di
contratti di lavoro intermittente sono declinate nell’elenco contenuto nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 il quale, al n. 38, contempla le prestazioni svolte dagli “interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi o occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell’Ispettorato corporativo, non presentino nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa”. Le relative attività si riferiscono esclusivamente a prestazioni di interpretariato rese nell’ambito di strutture di tipo alberghiero o presso agenzie di viaggio e del turismo.
Le disposizioni finali
Il Ministero ha dichiarato che non è possibile operare una equiparazione della figura dell’interprete/traduttore impiegato presso scuole o istituti di lingua a quella di cui al n. 38 della tabella citata; resta, comunque, ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche in tali ambiti laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003 o qualora sia previsto dalla disciplina collettiva di settore.