Agevolazioni

Superbonus 110% con fattura scartata e riemessa a cavallo d’anno


Con la risposta ad Interpello n. 140 del 24 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la corretta individuazione della data rilevante ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale dello sconto in fattura nei casi in cui si verifica uno scarto da parte dello SdI del file XML.

Nel caso specifico, la società ha ricevuto uno scarto da parte del sistema Sdi di una fattura datata 28 dicembre 2023; ha provveduto ad effettuare un nuovo invio - nei tempi prescritti dalla normativa - ma trovandosi a cavallo d’anno si è originato il dubbio circa la corretta aliquota da utilizzare per lo sconto in fattura, se 110% prevista per l’anno 2023 oppure quella ridotta al 70%, fissata nel 2024.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, una fattura inviata al Sistema di Interscambio (''SdI'') che è scartata, non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa.

Tuttavia, lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso.

Dunque, una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all'articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633/1972 ­ scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data ­ si considera tempestivamente emessa.

Pertanto, nel caso oggetto di interpello la fattura si considera regolarmente trasmessa entro il 31 dicembre 2023 e, di conseguenza, la società può fruire dello sconto nella misura piena del 110 per cento (riservato all’anno di imposta 2023).

Inoltre, viene puntualizzato che nel caso in cui l’emissione della fattura non è contestuale al pagamento dei servizi effettuati, per cui il documento indica due date (una del pagamento e una di invio allo Sdi), se sono rispettati i termini di legge - ossia 5 giorni dallo scarto - allora la fattura è corretta e il contribuente può fruire dello sconto in fattura.