Rapporto di lavoro

Servizio “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL”


Con l’Istruzione operativa del 6 giugno 2024, l’INAIL fornisce chiarimenti riguardo le semplificazioni in materia del DURC (documenti unico di regolarità contributiva).

L’art. 4 del D.L. n. 34 del 2014 al comma 1 dispone che chiunque vi abbia interesse possa verificare con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle casse edili.

La verifica viene avviata a seguito dell’interrogazione da parte del richiedente indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto per il quale viene presentata la richiesta.

Gli istituti effettueranno le opportune verifiche e al termine disporranno un esito positivo ovvero negativo.

Nel primo caso, il documento attestante la regolarità contributiva ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta. Nel secondo caso, invece, il contribuente potrà entro 15 regolarizzare la propria posizione e/o fornire elementi utili richiesti.

La L. n. 160 del 2023 all’art. 8 comma 4, al fine di velocizzare la procedura di rilascio del DURC ha previsto la possibilità per le imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità.

In attuazione della funzione sopra riportata, è stato rilasciato il servizio online di verifica della regolarità contributiva “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL” che permette, per l’appunto, alle imprese e agli altri soggetti assicuranti nonché agli intermediari da essi delegati, di effettuare una simulazione della regolarità contributiva.
Come già detto, in presenza di un DURC in corso di validità è possibile presentare la richiesta a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del documento e riporterà la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso; diversamente nel caso in cui non sia presente un DURC, la verifica viene effettuata alla data della richiesta e riporterà la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest’ultima.