Adempimenti & Dichiarazioni

Agenzia Entrate. Pubblicate le domande e risposte rivolte a CAF e Professionisti


È stata pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E, datata 31 maggio 2024, contenente le risposte operative per la compilazione e l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi 2024 (riguardante il periodo d’imposta 2023).

Molti sono i quesiti pervenuti dai Centri di assistenza fiscale e dai Professionisti.

Con il presente documento, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato - attraverso uno schema domanda/risposta - le informazioni volte a dare agli addetti ai lavori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.

Modello 730 semplificato

In primis viene chiarito che, per effetto delle novità introdotte dall’art. 2, c.1 del Decreto “Adempimenti”, a partire dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2024 (periodo d’imposta 2023), i soggetti, privi di partita Iva, che sono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, potranno presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.

Dunque, per riportare un esempio, un contribuente, che deve dichiarare per il 2023 solo redditi fondiari (indicati nei Quadri A e B), può utilizzare, in luogo del modello Redditi PF 2024, il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.

Redditi di capitale di fonte estera

Sotto l’aspetto dei redditi di capitale di fonte estera (quadro W) il documento si sofferma su:

detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti

detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario

criteri per l’individuazione del valore delle cripto-attività

Con riferimento all’ultimo punto, il documento di prassi evidenzia che il valore delle cripto-attività - rilevante ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva - non è oggetto di visto di conformità.

Ciononostante, il contribuente è tenuto a documentare tale valore sulla base di elementi certi e precisi dinanzi all’Agenzia Entrate. Questi elementi certi e precisi sono riscontrabili tramite le piattaforme in cui le cripto-attività sono negoziabili.

Non è ammessa - in nessun caso - la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui detti valori siano attestati dal contribuente.

Visto di conformità: controlli e documentazione

Ai fini dell’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, i CAF ed i Professionisti abilitati dovranno seguire iter di controllo e conservare tutta la documentazione utile. 

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito il processo di controlli da attuare e la conseguente documentazione ai fini conservativi, nell’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni che presentano le particolarità elencate:

  • Rivalutazione dei terreni (quadro L, sezione II)
  • Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva (quadro L, sezione III)
  • Redditi di capitale di fonte estera (quadro W)
  • Spese superbonus 90%

Detrazione Irpef 50% dell’IVA sull’acquisto di abitazioni di classe energetica A o B e credito d’imposta “prima casa under 36”

Un altro tra i quesiti posti all’Agenzia delle Entrate riguarda la detrazione Irpef, prevista nella misura del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica di cui all’art. 1, c.76, L.197/2022.

L’incertezza riguarda l’eventuale spettanza di tale detrazione anche nel caso in cui - con riferimento al medesimo immobile - il contribuente abbia usufruito del credito d’imposta “prima casa under 36” di cui all’art. 64, c.7, del D.L. 73/2021.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione non spetta per i contribuenti che in riferimento al medesimo immobile abbiano già usufruito del beneficio fiscale “prima casa under 36” poiché quest’ultimo prevede un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.

Certificazioni uniche oltre i termini ordinari

La parte finale della circolare è dedicata ai casi di errore o omissione nella trasmissione all’Agenzia delle entrate della certificazione unica (CU).

Viene precisato che la tempistica prevista per l’invio delle CU è essenziale ai fini del loro utilizzo per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate, da rendere tempestivamente disponibili ai contribuenti.

Tuttavia, è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.

Inoltre, l’Agenzia chiarisce che, se il sostituto trasmette la CU telematicamente e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibire al CAF o al Professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.