Crisi d’impresa: nuova versione dei Principi di attestazione
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - con la partecipazione della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, dell’Associazione Italiana dei Docenti di Economia aziendale, dell’Associazione Professionisti Risanamento d’Impresa e dell’Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese - ha pubblicato la versione 2024 dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, a distanza di quasi un decennio dall’emanazione della prima versione.
Con la definitiva entrata in vigore del D.Lgs. n.14 del 12 gennaio 2019, riguardante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (CCII), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha effettuato una completa rivisitazione della precedente versione dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento” (Principi), tenendo conto sia delle nuove disposizioni di diretta applicazione nell’espletamento dell’incarico di attestazione, sia delle più recenti fattispecie di attestazione che coinvolgono la figura del “professionista indipendente” (Attestatore) - cioè del soggetto incaricato dal debitore nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza - che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti, previsti dall’articolo 2, comma 1, lett.o), del CCII:
- essere iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese nonché nel registro dei revisori legali;
- essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile;
- non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.
Tale professionista è chiamato ad attestare con assunzione di rilevanti responsabilità che i piani di risanamento in continuità o anche liquidatori siano corretti. L’attività richiesta all’Attestatore riguarda sia la base dati, che deve essere veritiera, sia la fattibilità della riuscita del piano; peraltro egli deve esprimere un complesso giudizio di convenienza che si estrinseca, a volte, nell’attestazione che il trattamento proposto ai creditori “non sia deteriore”.
In relazione agli elementi di novità introdotti dal CCII, i Principi sono stati arricchiti nei contenuti in più parti. In particolare:
- si è esaminata l’attività dell’Attestatore negli strumenti di regolazione della crisi del gruppo di impresa;
- sono state fornite le indicazioni necessarie per la valutazione della convenienza della proposta e per il miglior soddisfacimento dei creditori;
- sono stati predisposti quattro allegati tecnici, il terzo dei quali fornisce le indicazioni per la stesura delle attestazioni previste dagli articoli 63 e 88 del CCII, in tema di transazione contributiva e previdenziale.
La nuova versione emanata dal CNDCEC contiene:
- i profili generali dei Principi di attestazione;
- la nomina e l’accettazione dell’Attestatore;
- i profili generali delle verifiche e della documentazione;
- la verifica sulla veridicità dei dati aziendali;
- la diagnosi delle cause e dello stato di crisi;
- la verifica sulla fattibilità del piano;
- la valutazione della convenienza della proposta e miglior soddisfacimento dei creditori;
- la relazione di attestazione e la documentazione del lavoro dell’attestazione;
- le attività successive all’attestazione;
- le attestazioni nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi di gruppo;
- le responsabilità dell’Attestatore.
Come già affermato, completano i Principi i seguenti quattro Allegati:
- Procedure di verifica su alcune poste patrimoniali della base dati contabili;
- Le “altre” attestazioni previste dal CCII;
- L’attestazione ex articoli 63 e 88 CCII;
- Normativa di riferimento.
I Principi sono destinati ai seguenti soggetti:
- professionisti Attestatori, per fornire un quadro di riferimento, in analogia con i principi contabili e i principi di revisione o con le Norme di comportamento emanate dal CNDCEC;
- impresa soggetta alla crisi, per fornire un’indicazione della tipologia di lavori che l’Attestatore deve svolgere e consentire un costruttivo confronto;
- creditori e terzi, per consentire l’affermarsi di “good practices” che permettano di applicare correttamente “la ratio della legge”;
- advisor e professionisti in genere che redigono il piano di risanamento;
- operatori di settore o investitori interessati a formulare proposte concorrenti;
- organi giudicanti, perché mediante la fissazione delle regole di riferimento di condotta professionale possano valutare in modo più oggettivo il lavoro dell’Attestatore.