Adempimenti & Dichiarazioni

Semplificazione dei versamenti per Sostituti d’imposta e soggetti passivi IVA


Continua il processo di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario, con l’applicazione delle disposizioni attuative dei principi e dei criteri direttivi dettati dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale».

L’Amministrazione finanziaria è tornata comunicare le istruzioni operative per gli Uffici con la pubblicazione della Circolare n. 9/E del 2 maggio 2024

In particolare, con tale Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha impartito istruzioni circa le novità introdotte con il D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. Decreto Adempimenti) in modo da garantire l’uniformità di azione in relazione alle misure riguardanti la semplificazione del pagamento dei tributi, della gestione delle comunicazioni obbligatorie e dell’accesso ai servizi digitali da parte dei contribuenti.

 

Tra le semplificazioni relative al pagamento dei tributi, alcune novità riguardano i versamenti periodici IVA ed i versamenti delle ritenute operate dai Sostituti d’imposta.

 

Infatti, l’articolo 9 del Decreto Adempimenti (commi da 1 a 515) interviene proprio sulla riduzione della frequenza dei versamenti periodici dovuti dai soggetti passivi IVA e dei sostituti d’imposta qualora siano di importo “poco significativo”.

 

Liquidazioni periodiche IVA: nuovi importi per i versamenti minimi

 

Viene innalzato da 25,82 euro a 100 euro l’importo minimo dell’IVA periodica dovuta che dev’essere versata.

 

Nello specifico, i commi 1 e 2 del citato articolo 9 - per effetto delle modifiche apportate, in maniera speculare, all’articolo 1, c.4, del d.P.R. n. 100/1998 e all’articolo 7, c.1, lett.a), del d.P.R. n. 542/1999 - stabiliscono, per i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli che, ricorrendone i presupposti, la liquidano con cadenza trimestrale, l’innalzamento a 100 euro – in luogo del previgente limite di 25,82 euro – dell’importo minimo dell’IVA periodica dovuta che deve essere versato.

 

Nei casi in cui l’importo dell’IVA periodica non superi l’importo di 100 euro, si potrà effettuare un unico versamento nel mese o trimestre successivo.

 

La novità, come disposto dal comma 3 dell’articolo 9, si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno di imposta 2024.

 

Inoltre, il versamento dell’IVA - anche se di importo inferiore al limite minimo - dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento. Con questo termine il legislatore - ferme restando le ordinarie scadenze di versamento dell’IVA - ha voluto fissare il termine ultimo entro il quale gli importi dovuti dovranno comunque essere versati.

 

Si ricorda inoltre che, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 125654 del 14 marzo 2024 sono state modificate, anche al fine di recepire le nuove disposizioni, le informazioni da trasmettere con il modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) di cui all’articolo 21-bis del D.L. n. 78/2010.

 

Sostituti d’imposta e versamento delle ritenute operate

 

Il comma 4, dell’articolo 9 del Decreto Adempimenti detta nuove disposizioni per i sostituti d’imposta che operano le ritenute ai sensi:

 

- dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento ai compensi di lavoro autonomo e altri compensi da questi corrisposti;

 

- dell’articolo 25-bis del medesimo decreto, con riferimento alle provvigioni dagli stessi corrisposte, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

 

Per i compensi e per le provvigioni sopra citati, erogati a partire dal mese di gennaio 2024, ai sensi della novella normativa, se l’ammontare delle ritenute operate dal sostituto d’imposta, qualora di importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

 

Se l’importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro, il Legislatore ha previsto la possibilità di effettuare un unico versamento entro e non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno.

 

Si dovrà prestare attenzione al versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre che dovrà comunque essere effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo, indipendentemente dal suo ammontare.

 

Dunque, lo slittamento dei versamenti al 16 dicembre - se di importo complessivo non superiore a 100 euro - può riguardare esclusivamente le ritenute operate dai sostituti d’imposta sui compensi corrisposti dal mese di gennaio al mese di ottobre dello stesso anno; le predette ritenute dovranno, quindi, essere versate entro il 16 dicembre insieme alle ritenute operate sui compensi corrisposti nel mese di novembre.

 

Condomini sostituti d’imposta: nuove scadenze per i versamenti

 

Con le modifiche apportate all’articolo 25-ter, comma 2-bis, del DPR n. 600 del 1973, infine, il comma 624 dell’articolo 9 del decreto Adempimenti interviene sulle scadenze di versamento relative alle ritenute operate dal condominio, in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi erogati agli appaltatori per le prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.

 

In un’ottica di armonizzazione delle scadenze, i versamenti relativi a tali ritenute, anche qualora non sia stato raggiunto l’importo di 500 euro dovranno essere versati dal condominio:

 

  • entro il 16 giugno (invece del previgente termine del 30 giugno)
  • entro il 16 dicembre (invece del previgente termine del 20 dicembre)

 

Tuttavia, sui compensi corrisposti nel mese di dicembre, le ritenute dovranno essere versate entro il 16 gennaio dell’anno successivo, indipendentemente dal loro ammontare.