ISA: novità per il riconoscimento dei benefici premiali
Anche per il periodo d’imposta 2023 i contribuenti ISA che presentano elevati profili di affidabilità avranno la possibilità di beneficiare degli effetti premiali che si sostanziano in vantaggi e agevolazioni fiscali.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 205127 in data 22 aprile 2024 al fine di individuare i livelli di affidabilità che garantiscono l’accesso al regime premiale alla luce delle recenti novità introdotte con il decreto Adempimenti.
In particolare, l’articolo 14 del D.Lgs. n.1/2024 (c.d. decreto Adempimenti) ha apportato modifiche all’art. 9-bis, c. 11, del D.L. n. 50/2023, stabilendo le modalità per l’esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti, per l’esclusione degli accertamenti o l’anticipazione dei termini di decadenza degli stessi e per l’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo.
Esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti
Per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità al fine di compensare i crediti derivanti dalle dichiarazioni annuali il Provvedimento chiarisce gli effetti premiali per due differenti livelli di affidabilità.
1) Contribuenti che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9
I contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
a) 70.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2024;
b) 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023.
Per questa categoria di contribuenti è inoltre riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
2) Contribuenti che presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8
I contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2024;
b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023.
Inoltre, i contribuenti con punteggio almeno pari a 8 possono beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
Effetti premiali ISA: gli altri vantaggi fiscali
Il Provvedimento stabilisce inoltre le soglie per l’accesso, da parte dei contribuenti, ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 11, art. 9-bis del D.L. n. 50/2023.
Sono esclusi dall’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. n. 724/1994, i contribuenti ai quali è attribuito un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Isa 2023.
Per quanto riguarda l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, di cui all’art. 39, c.1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973 e art. 54, c.2, D.P.R. n. 633/1972, questa si applica al raggiungimento di un punteggio ISA almeno pari a 8,5, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Quanto ai termini di decadenza per l’attività di accertamento disposti dall’art. 43, c.1, D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 57, c.1, D.P.R. n. 633/1972, per l’annualità di imposta 2023, viene chiarito che i termini sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti che hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Infine l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, per il periodo d’imposta 2023, è condizionata dal fatto che lo stesso reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e che il contribuente ottenga un punteggio almeno pari a 9.