Fisco

Esclusa da IVA la cessione di opere di urbanizzazione e delle aree necessarie alla loro realizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione


La cessione di aree edificabili e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non è rilevante ai fini IVA, in quanto rappresentano il contributo di urbanizzazione versato, in natura anziché in denaro, dal concessionario nell’ambito di un rapporto di natura tributaria tra il contribuente e il Comune.

È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 92 del 16 aprile 2024 in merito ad una fattispecie avente per oggetto la cessione, a favore del Comune, di opere di urbanizzazione e delle aree necessarie alla loro realizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, in esecuzione della convenzione stipulata per la realizzazione di un piano particolareggiato.

L’art. 51 della L. n. 342/2000 dispone che non è da intendere rilevante ai fini dell’IVA, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei Comuni di aree o di opere di urbanizzazione a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

Precedentemente, il contrastante orientamento sussistente sulla predetta problematica tra la prassi ministeriale e la giurisprudenza amministrativa, circa l’effettivo trattamento fiscale da riservare alle suddette operazioni, aveva originato oggettive situazioni di incertezza.

L’operazione di cessione non determina alcun limite alla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi afferenti le operazioni in questione, effettuati da parte delle imprese concessionarie.

Alle cessioni in esame si applica il trattamento impositivo applicabile al versamento in denaro del contributo di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 11 della L. n. 10/1977 (cd. “Legge Bucalossi”). Infatti, non rientra nel campo di applicazione dell’IVA il contributo di urbanizzazione versato dal concessionario, proprio in quanto il rapporto che si pone in essere tra il Comune e il destinatario della concessione non ha natura sinallagmatica, dovendosi riconoscere in esso innegabili caratteristiche di generalità, tipiche del rapporto di natura tributaria. L’obbligazione di fare consistente nella realizzazione delle opere di urbanizzazione ha natura di prestazione patrimoniale imposta, esclusa quindi dal campo di applicazione analogamente al versamento diretto del contributo.

Alla luce del quadro normativo di riferimento sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione del lotto e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dall’istante non è rilevante ai fini IVA ai sensi del citato art. 51 della L. n. 342/2000 in quanto rappresentano il contributo di urbanizzazione versato, in natura anziché in denaro, dal concessionario nell’ambito di un rapporto di natura tributaria tra il contribuente e il Comune.