Stabile organizzazione con rimborso IVA per il minore credito del triennio
La stabile organizzazione italiana di un soggetto extra-UE, anche se effettua operazioni attive escluse dal campo di applicazione dell’IVA, ha diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati in Italia, ma può chiedere il rimborso soltanto in sede di dichiarazione annuale limitatamente alla minore eccedenza detraibile del triennio.
È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 87 dell’8 aprile 2024, riguardante le modalità di recupero dell’IVA assolta in Italia dalla stabile organizzazione di una società inglese facente parte di un Gruppo IVA anch’esso inglese,
Il primo dubbio interpretativo è relativo alla possibilità di recuperare il credito IVA maturato in Italia secondo la procedura prevista dall'art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, ossia attraverso una richiesta di rimborso IVA presentata direttamente dalla casa madre inglese, in quanto soggetto stabilito nel Regno Unito.
Tale procedura è prevista per gli acquisti e le importazioni effettuati direttamente dal soggetto extra-UE ed inerenti alla sua attività.
Nel caso in esame, tuttavia, il rimborso non è ammesso tenuto conto che le operazioni passive sono imputabili alla stabile organizzazione del soggetto non residente, che conseguentemente deve richiedere la restituzione dell’eccedenza a credito applicando le disposizioni ordinarie contenute nell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, sempreché ricorrano i relativi presupposti.
Il secondo dubbio interpretativo è relativo alla possibilità di recuperare il credito IVA maturato in Italia chiedendo il rimborso attraverso la dichiarazione IVA annuale secondo la condizione prevista dall’art. 30, comma 2, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972.
Tale disposizione fa riferimento ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione che, per assolvere gli obblighi o esercitare i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA, si sono identificati direttamente o, in alternativa, hanno nominato un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, nelle forme previste dall’art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 441/1997.
Per espressa previsione normativa, dunque, un soggetto estero con stabile organizzazione in Italia non può avvalersi del presupposto in esame per ottenere il rimborso del credito IVA e, in tal senso, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25685/2023, affermando che il soggetto non residente dotato di effettiva ed operativa stabile organizzazione in Italia non può accedere al rimborso in esame neppure con riferimento alle operazioni compiute direttamente dalla casa madre, atteso che, alla luce delle indicazioni della giurisprudenza comunitaria, la posizione, ai fini IVA, di detto soggetto confluisce “in toto” in quella della stabile organizzazione, con conseguente esercizio del diritto alla restituzione dell’imposta mediante il meccanismo della detrazione.
Infine, l’ultimo dubbio interpretativo riguarda la possibilità di chiedere il rimborso in base al presupposto di cui all’art. 30, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, che ricorre quando il soggetto passivo effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per carenza del requisito territoriale.
Nel caso di specie, alla luce della risposta n. 314/E/2023, le operazioni attive poste in essere dalla stabile organizzazione non sono rilevanti ai fini IVA per difetto del presupposto oggettivo, non già per difetto del presupposto territoriale, per cui anche il presupposto di rimborso in esame non risulta soddisfatto.
In definitiva, come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, l’eccedenza del credito IVA può essere chiesta a rimborso nella sola ipotesi prevista dall’art. 30, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, vale a dire quando, dalle dichiarazioni dei due anni precedenti, risultino eccedenze detraibili e, in particolare, per un ammontare non superiore al minor credito del triennio, purché non già rimborsato o compensato precedentemente.