Agevolazioni

Bonus edilizi sospesi dal 1° luglio 2024 con debiti fiscali


Il 30 marzo 2024 è entrato in vigore il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli artr. 119 e 119-ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria”, il quale, dopo aver reinquadrato le modalità di “trasferimento” dei benefici fiscali per le ristrutturazioni edilizie, interviene, con gli artt. 3 e 4, sulla procedura di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili e sulle disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi.

Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi

Nello specifico, l’art. 4 del D.L. n. 39/2024 (c.d. Decreto Agevolazioni fiscali), inserisce nel comma 1 dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio)(legge n. 77/2020), il comma 3-bis, in base al quale è previsto che in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle vigenti disposizioni, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'art. 1, commi da 421 a 423, della legge n. 311/2004 (riscossione dei crediti indebitamente utilizzati) e dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973 (recupero di crediti non spettanti o inesistenti), per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in atto provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997) dei crediti d'imposta disciplinati dall’art. 121 D.L. 34/2020, presenti nella piattaforma telematica, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

La disposizione si applica ai crediti derivanti sia dall’esercizio della cessione sia dall’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura in relazione ai seguenti bonus edilizi (ex art. 121, comma 2, D.L. n. 34/2020):

- recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), TUIR);

- efficienza energetica (art. 14 D.L. 63/2013 e art. 119, commi 1 e 2 D.L. n. 34/2020);

- adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 e art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020);

- bonus facciate (art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019);

- installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR e art. 119, commi  5 e 6, D.L. n. 34/2020);

- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter D.L. n. 63/2013 e art. 119, comma 8, D.L. n. 34/2020);

- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter D.L. n. 34/2020).

La seconda parte del nuovo comma 3-bis dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 dispone che restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito d’imposta derivante dall’opzione per la cessione o lo sconto in fattura di bonus edilizi in capo ai cessionari (con le stesse scadenze previste per il beneficiario iniziale) di cui al comma 3 dell’art. 121 del Decreto Rilancio e l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 49-quinquies del D.L. 223/2006 (divieto di compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali di importo complessivo superiore a 100.000 euro).

Modalità attuative e decorrenza di tali disposizioni sono definite con regolamento del MEF.

Compensazioni crediti fiscali

Ulteriore novità in materia di compensazione è contenuta nell'art. 4, comma 2, D.L. n. 39/2024, che costituisce il comma 49-quinquies all'art. 37 del D.L. n. 223/2006, in base al quale per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alla normative vigente, ivi compresi quelli per atti di recupero di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della leegge n. 311/2004, e dell'art. 38-bis D.P.R. n. 600/1973, per importi complessivamente superiori 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fatta eccezione per i crediti indicati alle let. et), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione.

La previsione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Sono fatte salve le previsioni di cui all’art. 31, comma 1, 4° periodo del D.L. 78/2010; quindi, è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione dell'art. 31 D.L. 78/2010 (preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi).

Le eccezioni escluse dall’applicazione del blocco alle compensazioni di cui alle richiamate let. e), f), g) dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997 riguardano i seguenti debiti e crediti relativi a:

e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del  TUIR;

g) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965.

Le modifiche dell’art. 37 del D.L. 223/2006 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2024.