Indennità ASpI e mini ASpI: le istruzioni dall'INPS
La Circolare n. 144 dell'8 ottobre 2013 dell'INPS fornisce le istruzioni attuative per la determinazione dell'indennità ASpI e mini ASpI da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione in base a quanto previsto dall'allineamento graduale dell'aliquota per i soci lavoratori delle cooperative previsto dal DPR n. 602/1970 e per il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato (nuove tipologie di lavoratori a cui è esteso l'ambito di applicazione dell'ASpI).
La Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013 pubblica il Decreto del 25 gennaio 2013 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze) che consente l’attuazione di quella parte della disciplina introdotta dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 che - in relazione all’estensione della nuova assicurazione ASpI ad alcune tipologie di lavoratori in precedenza non rientranti nel campo di applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione - ha disposto, a determinate condizioni, un allineamento graduale del contributo ASpI all’aliquota contributiva ordinaria ASpI dell’1,61% (1,31% + 0,30%) per gli anni dal 2013 al 2017.
Il provvedimento interministeriale determina per l’anno 2013 le misure delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, da liquidare alla nuova platea degli assicurati, in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione.
Considerando che per gli apprendisti l’aliquota contributiva è dovuta da subito nella misura piena dell’1,61%, rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto interministeriale solamente:
- i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602/1970 con rapporto di lavoro subordinato
- il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato
là dove, per i suddetti lavoratori - secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 27, secondo periodo della Legge di Riforma - risultino già interamente applicate le quote di riduzione contributiva di cui alla Legge n. 388/2000 e Legge n. 266/2005.
Ammontare dell’aliquota e della prestazione
L’articolo 2, comma 27, secondo periodo della Legge Fornero, per le due tipologie di lavoratori da ultimo individuate, individua nella misura della contribuzione ASpI - per il 2013 - lo 0,32%, comprensivo della percentuale (0,06%) di frazionamento del contributo di cui all’articolo 25, comma 4, della Legge n. 845/1978 (0,30%).
Modalità di liquidazione
Le indennità ASpI e miniASpI sono da liquidarsi - con riferimento all'anno 2013 - in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 20% della misura delle indennità come calcolate ex commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'articolo 2 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
Modalità di calcolo
Determinata la retribuzione media imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, deve essere individuata la percentuale di settimane a contribuzione ridotta rispetto al totale della contribuzione utile in fase di precarica dati. In particolare:
- Indennità di disoccupazione ASpI: l’individuazione avverrà all’interno delle settimane utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro
- Indennità di disoccupazione mini ASpI: l’individuazione avverrà all’interno delle settimane di lavoro presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro