Decreto Mille proroghe: Ravvedimento speciale dichiarazioni 2022
L’articolo 3, comma12-undecies, del decreto legge n.215/2023 (cosiddetto decreto Mille proroghe), convertito dalla legge n.18/2014, prevede che il “ravvedimento speciale”, disciplinato dall’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge n.197/2022 (legge di bilancio 2023), si applica, se non diversamente previsto dal medesimo comma 12-undecies, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Come previsto dal menzionato comma 174, dell’articolo 1, della legge di bilancio 2023, integrato dal decreto legge n.34/2023, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
La predetta regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate - alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata - con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n.600/1973. Come abbiamo precisato, la regolarizzazione si è perfezionata con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, della sanzione di cui all’articolo 13 del D. Lgs n. 471/1997 applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta nonché degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del DPR n.602/1973, con decorrenza dalla data del 30 settembre 2023. In tale circostanza, la conseguente cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
La regolarizzazione non può essere chiesta dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
Ciò premesso, il menzionato comma 12-undecies ha esteso la regolarizzazione, nel rispetto di quanto previsto dai sopra indicati commi della legge di bilancio 2023, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate (con esclusione quindi delle dichiarazioni omesse) relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.
A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, gli interessi di cui al citato articolo 20 DPR n.602/1973 si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024.
Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge n.18/2024, di conversione del decreto n.215/2023, cioè dal 29 febbraio 2024, e non si dà luogo a rimborso.
Uno specifico Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate definirà le modalità di attuazione dell’estensione della regolarizzazione alle dichiarazioni riguardanti il periodo d’imposta 2022.