Diritto

Sanzioni ANAC nei contratti pubblici. In Gazzetta le modifiche al Regolamento


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 Febbraio 2024, sono entrate in vigore le modifiche al Regolamento sanzionatorio sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Delibera n. 271 del 20 giugno 2023).

Ne dà comunicazione ANAC con un comunicato pubblicato in Gazzetta, con cui l’Autorità informa di aver approvato la delibera n. 65 del 10 Gennaio 2024 che dà attuazione alle suddette modifiche al Regolamento.


Più in dettaglio, gli interventi riguardano l’articolo 19 del suddetto Regolamento relativo ai poteri sanzionatori di ANAC nei casi di conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle S.O.A. (ovvero le Società organismo di attestazione).
La disposizione, così come modificata, prevede che il Consiglio dell’Autorità, in caso di falsa dichiarazione o produzione di documenti non veritieri ai fini della qualificazione, potrà disporre:

  1. la formalizzazione a carico della S.O.A. del provvedimento di diniego al rilascio dell’attestazione o di decadenza dell’attestazione ai fini dell’inserimento nel Casellario informatico;
  2. l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 94, comma 5, lett. e), codice, qualora non ricorrano i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave;
  3. l’irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l’annotazione nel Casellario, qualora la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave.

L’annotazione nel Casellario verrà, dunque, effettuata dal dirigente a seguito dell’adozione, da parte della S.O.A., del provvedimento di decadenza o diniego dell’attestazione ed a seguito della notifica alle parti del provvedimento finale.
La suindicata annotazione sarà disposta ai sensi dell’art. 100, comma 13, del d.lgs. 36/2023, con conseguente operatività della causa ostativa prevista dall’art. 94, comma 5, lett. f) del medesimo decreto per un periodo massimo di due anni, decorso il quale l’iscrizione verrà cancellata e perderà comunque efficacia.
Anac potrà valutare la rilevanza e la gravità dell’infrazione anche con riferimento al valore delle categorie e classifiche dell’attestazione richiesta o conseguita, cui la falsità inerisce.

La disposizione prevede, infine, che nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento dovrà riportare le modalità ed il termine entro il quale l’interessato potrà effettuare il pagamento nonché il termine e l’autorità cui sarà possibile ricorrere.