Assegno di Inclusione (ADI): validazione delle certificazioni
L’Inps, con mess. n. 623 del 2024, comunica che l’Inps ha messo a disposizione delle Amministrazioni pubbliche competenti relativamente all’assegno di inclusione il servizio di “Validazione delle certificazioni ADI”.
Inps: mess. n. 623 del 2024
Ai fini del riconoscimento del beneficio dell’assegno di inclusione (c.d. ADI), l’Inps, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. 4 maggio 2023, n.48 convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n.85, verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni per l’accesso all’ADI, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o messe a disposizione dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023. Per le certificazioni di natura sanitaria è previsto che l’INPS verifichi l’esistenza della certificazione dello stato di svantaggio e l’inserimento nel relativo programma, interrogando in interoperabilità, il Nuovo Sistema informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute, definito ai sensi dell’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
In sede di prima applicazione, nelle more della implementazione della interoperabilità con le banche dati di cui al periodo precedente, l’amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di svantaggio, è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l’inserimento nel programma di cura e assistenza.
L’Inps, con mess. n. 623 del 10 febbraio 2024, rende noto che è rilasciato un servizio pubblicato nel portale istituzionale, che è denominato “Validazione delle certificazioni ADI” attraverso il quale l’amministrazione pubblica competente può validare la dichiarazione, indicata nella domanda ADI, relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare e/o l’inserimento nei programmi di cura e assistenza con data antecedente a quella di presentazione della domanda di ADI.
Il servizio è rivolto alle strutture sanitarie che abbiano rilasciato le relative certificazioni e indicate dallo stesso richiedente nella domanda di ADI. Infatti, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.M. 154/2023, qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente, in fase di presentazione della domanda ADI, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:
− l’amministrazione che l’ha rilasciata;
− il numero identificativo, ove disponibile;
− la data di rilascio;
− l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.
Attraverso il servizio rilasciato, l’Inps mette a disposizione dell’ASL indicata dal richiedente, il codice fiscale e le informazioni sopra richiamate.