Riduzione contributiva nel settore edile nel 2023
L’Inps, con la Circolare n. 13 del 2024, ha comunicato, per il 2023, la conferma della riduzione contributiva, prevista dall’art. 29 del DL 244/1995, convertito in l. 341/1995, per gli operai a tempo pieno del settore edile, fornendo le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato.
Riduzione contributiva e settore edile
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13 dicembre 2023, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha confermato per l’anno 2023, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’art. 29 del DL 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1995, n. 341. L’Inps, con Circolare n. 13 del 2024, ha fornito le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.
Per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
- il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
- i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno 2023, fino al 15 maggio 2024.