Agevolazioni

Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura


Con la Circolare 28 dicembre 2023, n. 34, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sull'agevolazione che riconosce un tax credit del 65% ai cittadini e imprese che effettuano donazioni in denaro per sostenere il patrimonio pubblico italiano. 

La Circolare n. 34 del 2023

Nello specifico, con il documento in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito diversi aspetti del credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. Art bonus), esaminando, tra l’altro, l’ambito soggettivo, quello oggettivo, alcuni aspetti dell’utilizzo e della rilevanza del bonus e gli adempimenti necessari per la sua fruizione sia da parte dei mecenati che dei beneficiari. La circolare è stata redatta sentito il Ministero della Cultura.

A tal fine, si rammenta che l’art. 1 del D.L. n. 83/2014 (legge n. 106/2014) ha introdotto un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. L’Art bonus è riconosciuto inoltre per le erogazioni liberali a soggetti, anche privati, concessionari o affidatari di 

Argomento

 

 

TITOLO

TITOLO

TITOLO

 

 

 

Flash

Flash

Flash

 

autore

 

 

 

beni di appartenenza pubblica oggetto di tali interventi.

Inizialmente prevista in via temporanea per i periodi di imposta dal 2014 al 2016, l’agevolazione in  esame è stata prima prorogata e poi resa permanente con l’art. 1, comma 318, lett. a), della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

Circa l’ambito soggettivo, devono ritenersi inclusi tra i soggetti destinatari dell’Art bonus anche i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario, nonché gli imprenditori e le imprese agricole, compresi coloro che producono reddito di impresa, non essendo prevista nella norma alcuna limitazione in tal senso. Non può, invece, fruire dell’agevolazione chi effettua una liberalità ad un trust nel caso in cui quest’ultimo non amministri direttamente beni del patrimonio culturale pubblico, bensì operi da “intermediario” tra i donatori e il beneficiario finale, che resta unico proprietario dei beni culturali che si vogliono valorizzare attraverso l’attività del trust.

Riguardo le modalità di finanziamento a disposizione dei mecenati, la Circolare n. 34 segnala l’art. 88 del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia) il quale ha previsto, per gli acquirenti di un biglietto di uno spettacolo cinematografico o teatrale, annullato a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che non avessero già avuto diritto alla restituzione materiale della somma pagata, la possibilità di presentare entro certi termini un’istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento, allegando il relativo titolo di acquisto. L’organizzatore dell’evento doveva poi provvedere all'emissione di un voucher. L’emissione di tale voucher assolveva i correlativi obblighi di rimborso e non richiedeva alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

La Circolare ricorda poi che, a seguito di richiesta di parere, il Ministero aveva chiarito che l’eventuale rinuncia a detti voucher da parte degli acquirenti dei biglietti era qualificabile quale erogazione liberale in denaro, ammissibile all'Art bonus. 

Il donante/rinunciatario del voucher doveva però produrre apposita attestazione in cui riconosceva e individuava specificamente, nell’importo e nella causale, l’erogazione liberale disposta in favore dell’ente beneficiario. 

Il credito di imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, nella misura del 65% ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo

Riguardo ai limiti di utilizzo del credito, il documento in oggetto riprende i chiarimenti della Circolare n. 24/E/2014, tenendo conto delle modifiche normative intervenute. In particolare, si evidenzia che la fruizione dell’art-bonus non è vincolata al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi (previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007) né al limite generale di compensabilità dei crediti di imposta e contributi  pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022 (art. 34 legge n. 388/2000), né, infine al divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 D.L. n. 78/2010). 

Si ricorda che il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Infine, l’Agenzia delle Entrate dedica una parte della Circolare alla ritenuta d’acconto del 4% che le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.