Lavoro

Licenziamento disciplinare: il datore deve il contributo all’INPS. Il lavoratore ha diritto all’ASpI


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 29 del 23 ottobre 2013, è intervenuto in risposta a un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito al diritto del lavoratore a percepire l’ASpI e il conseguente obbligo da parte del datore di lavoro di versare il contributo straordinario di cui all’art. 2, co. 31 della L. n. 92/2012, nell’ipotesi di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.


Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI):  introdotta dall'art.2 della Legge n.92/2012 con l’intento di riformare i vari istituti previsti a sostegno del reddito per i lavoratori colpiti da disoccupazione involontaria, nonché fornire un contributo a carico del datore di lavoro per i casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dovuto nelle stesse ipotesi che darebbero diritto all’ASpI.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ricorda che le uniche cause di esclusione dall’ASpI e dal contributo a carico del datore di lavoro sono riconducibil ai casi di dimissioni (con l’eccezione delle dimissioni per giusta causa, ovvero delle dimissioni intervenute durante il periodo di maternità tutelato dalla legge) e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Ne consegue che non sembra potersi escludere che l’indennità ASpI ed il contributo a carico del datore di lavoro siano corrisposti in ipotesi di licenziamento disciplinare, così come chiarito dall'INPS ( Circc.n. 140/2012, 142/2012 e 44/2013)

Il Ministero sottolinea, altresì, che il licenziamento disciplinare non può essere qualificato ex ante come disoccupazione “volontaria”, in quanto la sanzione del licenziamento quale conseguenza di una condotta posta in essere dal lavoratore, seppur volontaria, non è automatica.