Adempimenti & Dichiarazioni

Titolare effettivo. Criteri per l’individuazione e termini per l’invio della comunicazione


Tutte le società di capitali, gli enti e le fondazioni dotati di personalità giuridica nonché i trust e istituti giuridici affini dovranno comunicare, entro l’11 dicembre 2023, l’elenco dei titolari effettivi al Registro imprese della Camera di Commercio di riferimento. 

La pratica in esame è istituita dalle disposizioni normative in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. 

Titolarità effettiva di imprese, persone giuridiche private, trust

Al fine di prevenire e contrastare lo sfruttamento del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, è stato pubblicato il Decreto MEF 11 marzo 2022, n. 55 ossia il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e di istituti giuridici affini. 

La normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) definisce i titolari effettivi come le persone fisiche che possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari

Le entità tenute all'individuazione e comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo sono:

• le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel registro delle imprese (società per azioni; società a responsabilità limitata; società in accomandita per azioni; le società cooperative)

• le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel registro di cui al dpr 361/2000 (associazioni, fondazioni, altri enti di carattere privato)

• i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali  (art. 73 TUIR)

• gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia .

È possibile che un’impresa, un ente o un trust abbia anche più di un titolare effettivo.

L’obbligo di comunicare la titolarità effettiva non riguarda società di persone, imprese individuali e associazioni non riconosciute

È necessario che la comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Camere di Commercio sia coerente con i dati/titolari già comunicati al sistema bancario in precedenza. Per tale motivo, prima di procedere all’adempimento, è opportuno effettuare verifiche preliminari e valutare se procedere con eventuali rettifiche/integrazioni dei dati comunicati nel caso in cui non rispettano i criteri indicati. 

 

Il registro dei titolari effettivi

In attuazione delle Direttive nn. 849/2015 e 843/2018 dell’Unione Europea (cd. IV e V Direttiva Antiriciclaggio) è stato istituito il Registro dei titolari effettivi.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle imprese e del made in  Italy del 29 settembre 2023 il Registro è diventato operativo a partire dal 10 ottobre 2023.  

Il Registro, istituito presso le Camere di Commercio, si compone di due sezioni:

  • Sezione autonoma: in cui vengono iscritte le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private;
  • Sezione speciale: in cui vengono iscritti i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.

 

Comunicazione e termini per l’invio

I soggetti tenuti a effettuare l’adempimento sono gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust.

Si tratta di una comunicazione unica da inviare alla Camera di Commercio di riferimento per la sede legale dell’impresa ed il modello da utilizzare è il nuovo modello base “TE” che dovrà essere firmato digitalmente.

È possibile trasmettere la comunicazione mediante l'invio di una pratica telematica al Registro delle Imprese con l’applicativo DIRE (o altri software presenti sul mercato).

La comunicazione della titolarità effettiva non è soggetta ad imposta di bollo. È invece dovuto il diritto di segreteria - come stabilito dal DM 20 aprile 2023 - pari ad € 30,00.

Il termine per l’effettuazione della comunicazione è fissato all’11 dicembre 2023 (per le società già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto MIMIT che ha reso operativo il registro. Le società e gli enti neo costituiti dovranno inviare i dati dei rispettivi titolari effettivi entro 30 giorni dall’iscrizione ai relativi registri. 

Qualsiasi variazione relativa ai dati dei titolari effettivi dovrà essere comunicata dai soggetti obbligati entro i 30 giorni successivi al compimento dell’atto che dà origine alla variazione. 

In assenza di variazioni, entro 12 mesi dalla data dell’ultima comunicazione effettuata le società e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione dovranno confermare i dati e le informazioni. La conferma dei dati potrà essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio. 

 

Criteri di individuazione del Titolare Effettivo

 

Imprese dotate di personalità giuridica: I criteri in forma “scalare”

Sono tenuti alla comunicazione le società di capitali, le mutue assicuratrici ed i consorzi con attività esterna. Il titolare effettivo è individuato mediante l’applicazione dei criteri previsti dalla normativa Antiriciclaggio. 

Il primo criterio individua il titolare effettivo attraverso l’esame dell’assetto proprietario (comma 2, art. 20, D.Lgs. 231/2007).

Nello specifico, il titolare effettivo è la persona fisica che possiede direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società, si utilizza il secondo criterio (comma 3, art. 20, D.Lgs. 231/2007).

Tale secondo criterio afferma che il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della società medesima in forza di:

i. controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; 

ii. controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

iii. esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo si deve necessariamente utilizzare il criterio residuale (comma 5, art. 20, D.Lgs. 231/2007). Quest'ultimo criterio considera come titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche titolari dei poteri di rappresentanza legaleamministrazione o direzione della società

 

Persone giuridiche private

In questo gruppo rientrano le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, iscritte o meno al R.E.A., che hanno acquisito la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome.

Il titolare effettivo è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

- fondatore (se in vita)

- beneficiario

- titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione

 

Trust e istituti giuridici affini

I soggetti convolti sono i trust in possesso di codice fiscale, stabiliti o residenti in Italia e quelli non residenti ma con redditi prodotti in Italia e gli Istituti che – per assetto e funzioni – determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust. 

In questo scenario il titolare effettivo è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

-  costituente

-  fiduciario (con esclusione di alcuni casi specifici previsti dalla normativa)

-  guardiano

-  beneficiario

-  soggetto che esercita il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. 

 

Le FAQ del MeF

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato in data 20 novembre alcune FAQ con chiarimenti sulla titolarità effettiva e sul registro dei titolari.

I chiarimenti riguardano dubbi originati da casi specifici.

Per riportare alcuni esempi:

  •  Precisazioni circa l’identificazione del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni o nell’ambito di operazioni di procedure esecutive o concorsuali
  •  Considerazioni circa i casi di usufrutto o pegno su quote di partecipazioni sociali.
  •  Trattazione delle difformità tra le informazioni ottenute dal Registro dei titolari effettivi e quelle acquisite in sede di adeguata verifica.

 

Riferimenti normativi

La normativa di riferimento è il D.lgs 21 novembre 2007, n. 231 finalizzata a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità che attua le direttive dell'Unione Europea 2005/60/CE e 2006/70/CE, 

Con la pubblicazione del decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55 sono state dettate le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Successivamente, sono stati pubblicati  i decreti attuativi delle disposizioni sopramenzionate:

• il decreto direttoriale 12 aprile 2023 (GU n.93 del 20-04-2023) che definisce le specifiche tecniche per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese;

• il decreto ministeriale 16 marzo 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) e relativo allegato che definiscono i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;

• il decreto interministeriale 20 aprile 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) che definisce gli importi dei diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli output sulla titolarità effettiva.

• il decreto ministeriale del 29 settembre 2023 (GU n. 236 del 9-10-2023) che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.