Versamento seconda rata di acconto imposte sui redditi: rinvio
Con Circolare 9 novembre 2023, n. 31/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi (art. 4 D.L. 18 ottobre 2023, n. 145).
Premessa
Si premette che l’art. 4 del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi, collegato alla Manovra di Bilancio 2024), stabilisce che, per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 241/1997.
La Circolare n. 31/E/2023
Con la Circolare n. 31/E/2023, l’Agenzia Entrate fornisce i chiarimenti su queste novità, contenute nel decreto collegato alla manovra 2024, prevedendo in sintesi sul acconto di novembre 2023, che: per autonomi e imprenditori individuali con ricavi fino a 170.000 euro slitta al 16 gennaio 2024; per i contributi il termine resta fermo al 30 novembre 2023.
Nello specifico, per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro slitta dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 il termine per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. È possibile, inoltre, versare lo stesso importo in cinque mensilità da gennaio a maggio 2024.
Il documento di prassi in esame ricorda innanzitutto che l’art. 4 del decreto Anticipi ha introdotto, limitatamente al periodo d’imposta 2023:
- il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi persone fisiche 2023;
- la possibilità di effettuare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4% annuo).
Per i contributi previdenziali e assistenziali, invece, resta fermo il termine ordinario previsto del 30 novembre 2023.
Riguardo i destinatari del rinvio, nel delimitare l’ambito di applicazione della misura, l’Agenzia Entrate chiarisce che possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari di partita IVA che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (nell’ambito applicativo del rinvio rientrano, quindi, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi. Beneficia del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria).
In tale contesto, in base al dettato normativo, sono esclusi dal rinvio, sia i contribuenti non titolari di partita IVA sia i titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche come, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali.
Possono comunque beneficiare del rinvio anche le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro tenute a versare l’acconto in un’unica soluzione.
Per verificare il rispetto del limite fissato a 170.000 euro, occorre fare riferimento ai compensi ex art. 85 TUIR (nonché ai ricavi di cui all’art. 57 del TUIR), dichiarati per il 2022. Se il contribuente esercita più attività (con diversi codici Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi; allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa occorre sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe.
L’Agenzia chiarisce infine che i contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA devono tenere in considerazione l’ammontare complessivo del fatturato 2022 (a tal fine, deve tenersi conto, oltre che delle operazioni certificate tramite fattura, anche di quelle certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi).
Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.