CIGS, procedure concorsuali: esonero TFR e ticket di licenziamento estesi al 2023/2024
Con il Messaggio 30 ottobre 2023, n. 3779, l’INPS affronta il tema dell’esonero dal versamento della contribuzione al Fondo Tesoreria e del c.d. ticket Licenziamento previsto in favore di aziende che risultano essere sottoposte a procedure fallimentari, ovvero in amministrazione straordinaria.
Premessa
Si premette che la legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 126, legge n. 234/2021) estende al 2023 e al 2024 le disposizioni che permettono, alle società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria, di non versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturate durante i periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (art. 43-bis D.L. n. 109/2018, convertito in legge n. 130/2018) come già per il 2020, 2021 e 2022.
La norma dispone che le società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2022 e 2023 di provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), e limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, siano esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento.
Gli esoneri sono riconosciuti per le annualità 2023 e 2024 nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 21 milioni di euro per ciascun anno.
Il Messaggio n. 3779 del 2023
Con il Messaggio in esame, l’INPS fornisce istruzioni in relazione alla detta proroga per gli anni 2023 e 2024 delle disposizioni di cui al citato art. 43-bis del D.L. n. 109/2018. Si tratta, nello specifico, delle disposizioni che permettono, alle società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria, di non versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturate durante i periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e che, in fase di prima applicazione, erano applicabili negli anni 2020, 2021 e 2022.
Pertanto, le predette società, ove siano state destinatarie negli anni 2022 e 2023 di provvedimenti di CIGS, e limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, continueranno ad essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento.
Ai sensi dell’art. 44 del D.L. n. 109/2018, l’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS. Il decreto di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e quelli relativi al ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza.
L’INPS chiarisce che devono ritenersi confermate, per quanto compatibili, le indicazioni fornite con i Messaggi n. 3920 del 26 ottobre 2020 e n. 1400 del 29 marzo 2022.
Ai fini della fruizione degli esoneri, i curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all’INPS (avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”) una domanda di ammissione all’esonero, secondo le modalità rese note con i detti messaggi n. 3920/2020 e n. 1400/2022.
Le misure di esonero in argomento trovano applicazione sulla matricola istituita ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi afferenti alla procedura concorsuale.
Ove sussistano i presupposti che legittimano l’esonero, ai richiedenti viene assegnato il codice autorizzazione (CA) “0Q”, istituito con il messaggio n. 3920/2020 e avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è ammesso ai sensi dell’art. 43 bis del D.L. n. 109/2018 l’esonero contributivo a Fondo di Tesoreria e/o l’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento)”.
Gli esoneri riconoscibili per le annualità 2023 e 2024 sono autorizzati nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 21 milioni di euro per ciascun anno.
Il Ministero del Lavoro provvede alla verifica che gli importi richiesti trovino capienza nello stanziamento previsto dalla norma, autorizzando le relative domande in tale limite di spesa.