Codice doganale dell'Unione
Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, si fondava sull'integrazione delle procedure doganali applicate separatamente nei rispettivi Stati membri negli anni ‘80.
Dalla sua introduzione, esso è stato modificato più volte e in modo sostanziale, per far fronte a specifici problemi quali la tutela della buona fede o la presa in considerazione delle esigenze di sicurezza. Ulteriori modificazioni a tale regolamento sono state introdotte dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005 - e inserite successivamente nel regolamento (CE) n. 450/2008 - in seguito agli importanti cambiamenti giuridici intervenuti negli ultimi anni, a livello sia unionale sia internazionale, quali la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'entrata in vigore degli atti di adesione del 2003, del 2005 e del 2011, nonché la modifica della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali ("convenzione riveduta di Kyoto"), l'adesione al quale da parte dell'Unione è stata approvata con decisione 2003/231/CE del Consiglio del 17 marzo 2003.
Inoltre Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione europea, tra le molte motivazioni a diffondere in nuovo testo il codice doganale dell'unione hanno posto in evidenza che:
- era opportuno introdurre nel codice un quadro giuridico per l'applicazione di talune disposizioni della normativa doganale agli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise, e parti di tale territorio in cui dette disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti in cui dette disposizioni non si applicano. Considerando che le merci in questione sono merci unionali e tenendo presente la natura fiscale delle misure applicate nell'ambito di questi scambi intraunionali, è giustificato introdurre appropriate semplificazioni delle formalità doganali da applicare alle merci in questione.
- era opportuno che - al fine di agevolare l'attività commerciale offrendo allo stesso tempo adeguati livelli di controllo delle merci che entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione - le informazioni fornite dagli operatori economici siano scambiate, tenuto conto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati, tra le autorità doganali e tra queste e altre autorità che intervengono in tale controllo. Occorre che tali controlli siano armonizzati, in modo che l'operatore economico debba fornire le informazioni una volta sola e che le merci siano controllate da tali autorità allo stesso momento e nello stesso posto.
- era opportuno che - al fine di agevolare le attività commerciali - preservare per chiunque il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. Non dovrebbe tuttavia essere più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro. Inoltre, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali dovrebbe essere abilitato a prestare tali servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito. Come regola generale, un rappresentante doganale dovrebbe essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione. Tale obbligo dovrebbe essere oggetto di esenzione se il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell'Unione o in altri casi giustificati.
- e ancora, era opportuno che tutte le decisioni relative all'applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni vincolanti, fossero soggette alle stesse norme. Tali decisioni dovrebbero essere valide in tutta l'Unione e poter essere annullate, modificate, salvo che sia altrimenti disposto, o revocate qualora non siano conformi alla normativa doganale o alla sua interpretazione.
Tali e molti altri i presupposti per l'emanazione del regolamento 952/2013, che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (quindi il 30 ottobre 2013).
In allegato anche la rettifica apparsa in Gazzetta europea il 29.10.2013