Studi di settore: il regime premiale apre a un milione di contribuenti
Il Comunicato Stampa del 3 ottobre diramato dall'Agenzia delle Entrate informa come siano appena sotto il milione (992.498) il numero dei contribuenti che, avendone i requisiti, possono beneficiare dei vantaggi del regime premiale introdotto dall’articolo 10 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 raddoppiando, così, il numero degli studi di settore ammessi al regime premiale, passando dai 55 per il periodo d’imposta 2011 ai 90 del 2012.
La novità introdotta dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 5 luglio 2013 - applicabile al periodo d’imposta 2012 - è stata oggetto di confronto con le associazioni di categoria e dalle analisi statistiche sui dati dichiarativi del 2010 e del 2011è emerso che per i soggetti interessati dal regime premiale si è registrato un aumento di ricavi dichiarati di 1,5 miliardi di euro e dei redditi dichiarati per 900 milioni di euro (dati SOSE).
Nuovi criteri
Il provvedimento del 12 luglio 2012 ha individuato i primi 55 studi di settore ammessi al regime agevolato nel 2011. Per il periodo d’imposta 2012 si aggiungono altri 35 studi di settore, 4 dei quali presentano quattro tipologie di indicatori e 31 presentano almeno tre diverse tipologie di indicatori tra quelle indicate nel provvedimento di approvazione e allo stesso tempo il nuovo indicatore di coerenza Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti introdotto con il Decreto Ministeriale del 28 marzo 2013.
Regime premiale: ai contribuenti rientranti nell’ambito di applicazione della norma e che dichiarano ricavi/compensi almeno pari a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, che assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti e risultano coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi, è riconosciuto un regime agevolato che permette di beneficiare:
- dell’esclusione da accertamenti analitico-presuntivi basati sulle presunzioni semplici
- della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento
- della determinazione sintetica del reddito complessivo ammessa a condizione che lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato