Agevolazioni

Abbonamenti al trasporto pubblico nella dichiarazione precompilata


Con Provvedimento 5 ottobre 2023, n. 354629, dell’Agenzia delle Entrate, sono state definite le procedure operative per effettuare la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ai sensi dell’art. 2 del D.M. 29 marzo 2023.

 

Premessa

Si premette che l’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, dispone che con decreto del MEF siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.

Il decreto MEF 29 marzo 2023 ha previsto all’art. 1 che gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico, comunicano all’Agenzia delle Entrate, in via facoltativa con riferimento agli anni 2023 e 2024 e in via obbligatoria a partire dal periodo d’imposta 2025, le informazioni riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale eseguite nell’anno precedente da persone fisiche, tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti abbonati e dei soggetti che hanno sostenuto le spese, al netto di eventuali rimborsi relativi allo stesso anno di sostenimento.

Le modalità tecniche per la trasmissione telematica di dette comunicazioni sono stabilite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 2 del decreto).

Il Provvedimento n. 354629 del 2023

Con il Provvedimento attuativo n. 354629/2023, le Entrate hanno stabilito le predette modalità di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. È necessaria l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti abbonati e dei soggetti che hanno sostenuto le spese, al netto di eventuali rimborsi relativi allo stesso anno di sostenimento. L'indicazione del codice fiscale del soggetto pagatore è facoltativa con riferimento alle spese sostenute nel 2023 e diviene obbligatoria a partire dal 2024.

Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento. L'invio ordinario è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati. L'invio sostitutivo è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.

È possibile richiedere l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.

Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni è 28 febbraio di ciascun anno. I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro questi termini sono utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In ipotesi di scarto dell'intero file contenente le comunicazioni o di trasmissione di codici fiscali non validi, l’interessato effettua un nuovo invio ordinario entro il predetto termine o, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell' l’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell'elaborazione, comunicata mediante ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline.

L'opposizione all'inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese per l'acquisto degli abbonamenti viene manifestata con le seguenti modalità:

a) comunicando l'opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento di sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui la spesa è stata sostenuta;

b) comunicando l'opposizione all'Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa fino al termine ultimo delle trasmissioni; in tal caso vanno fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito internet del l’Agenzia delle Entrate; la comunicazione dell'opposizione va trasmessa all'Agenzia delle Entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all'indirizzo opposizioneutilizzospesetrasporto@agenziaentrate.it

Per l’anno 2023, le disposizioni di cui alla lett. b), si applicano a partire dalla data di pubblicazione del Provvedimento. Dagli abbonamenti acquistati nel 2024, invece, l’opposizione potrà essere dichiarata anche direttamente al gestore del servizio pubblico al momento del sostenimento della stessa o, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta.