Fisco

Soggetti a IVA i contributi erogati alla società “in house” per la gestione della pista cicilabile


Il contributo annuale pagato dal Comune ad una società “in house” per la gestione di un tratto di pista ciclopedonale costituisce il corrispettivo della prestazione di servizi che la società deve rendere dopo la stipula della convenzione e, come tale, è soggetto a IVA con aliquota ordinaria.

 

È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 433 del 20 settembre 2023 in merito al trattamento IVA dei contributi pubblici erogati da un Comune per la gestione di un tratto della pista ciclopedonale affidata, mediante convenzione, ad una società “in house providing”.

In particolare, la società prende in concessione la pista ciclopedonale e le relative pertinenze, unitamente alla gestione tecnico-operativa delle stesse e, di conseguenza, s’impegna a eseguire gli interventi volti a conservare la piena fruibilità dell’itinerario ciclopedonale e a mantenere gli impianti e le opere in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, ivi compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Siccome la società è obbligata a garantire la fruizione gratuita della pista ciclopedonale, per non compromettere il proprio equilibrio economico finanziario riceve, annualmente, dal Comune una somma di denaro, soggetta a opportuni aggiustamenti/revisioni.

L’Agenzia ha ricordato che, in via linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa, configurando un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA, quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il corrispettivo per il servizio reso. Di contro, l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA va ravvisata quando il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché a titolo di controprestazione.

Nel caso di specie, oggetto della concessione è dunque un’opera in grado di autofinanziarsi solo parzialmente, il che comporta l’obbligo di contribuzione in capo all’ente pubblico locale che, però, non assume natura di mera elargizione di denaro essendo diretto a remunerare, unitamente al diritto di sfruttamento economico riconosciuto alla società, gli specifici obblighi da quest’ultima assunti, tra cui la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’uso gratuito della pista da parte della collettività.

In pratica, la controprestazione del Comune consiste sia nel riconoscimento del diritto di sfruttamento economico della pista e delle relative pertinenze, sia nel pagamento di un canone periodico. Tra il Comune e la società è, infatti, ravvisabile un rapporto contrattuale, caratterizzato dal sinallagma tra l’obbligo della società di svolgere una serie di attività correlate alla riqualificazione e alla valorizzazione del bene oggetto di concessione e l’obbligo assunto dall’ente pubblico locale di pagare un canone periodico ad integrazione dei proventi derivanti dall’esercizio del diritto allo sfruttamento economico del bene da parte della società.

A favore dell’imponibilità dei contributi percepiti dalla società, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto irrilevante sia la circostanza che la convenzione non sia stipulata nel rispetto delle regole dell’evidenza pubblica di cui al Codice degli appalti pubblici in quanto trattasi di affidamento di un bene demaniale e, per di più, ad una società “in house”, sia la mancata espressa previsione in capo a quest’ultima di una specifica responsabilità contrattuale e di standard qualitativi o quantitativi.