Agevolazioni

Bonus gasolio autotrasportatori 2023. In Gazzetta criteri e modalità per accedere all’agevolazione


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2023, il Decreto 8 agosto 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui si dà attuazione a quanto stabilito dall'art.  1, commi 503 e seguenti della legge n. 197/2022, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” così come modificati dall’art. 34 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 che prevede un aiuto fiscale straordinario nella forma di credito d’imposta sull’acquisto di carburante in favore degli autotrasportatori, finalizzato mitigare  gli  effetti economici  derivanti  dagli  aumenti  eccezionali  del  prezzo dei carburanti.

Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento sono pari a euro 200.000.000 per l'anno 2023.


Chi può accedere al bonus carburante 2023

Possono accedere al contributo le imprese  aventi  sede  legale  o  stabile  organizzazione  in  Italia esercenti le attività di trasporto per conto terzi, precisamente indicate all'art.  24-ter,  comma 2,  lettera  a),  numero  1)  del  testo  unico  delle   disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che utilizzano  per  l'esercizio delle predette attività veicoli di categoria euro V o superiore,  di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.


Ammontare del credito d'imposta concedibile

Le risorse, nel limite dell'importo complessivo sono assegnate, sotto forma di credito  d'imposta,  nella misura massima del 12 per cento delle  spese  sostenute  nel  secondo trimestre dell'anno 2022 per  l'acquisto  di  gasolio  impiegato  dai beneficiari in veicoli di categoria euro V o superiore di massa complessiva pari o superiore a  7,5  tonnellate,  utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al netto  dell'imposta  sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

L’aiuto è concesso entro e non oltre il termine previsto dal punto 61 della  Sezione  2.1  della comunicazione della Commissione C(2023) 1711 del 9 marzo  2023  final ed essendo  finalizzati  ad  attenuare  gli  aumenti  eccezionalmente marcati dei prezzi del gasolio relativamente ad un periodo  limitato, sono compatibili con il  mercato  interno  ai  sensi  dell'art.  107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

Il credito di imposta può essere cumulato con altre  agevolazioni  che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
 

L’iter per ottenere il credito d’imposta carburante autotrasportatori 2023

L’istanza per accedere al contributo fiscale deve essere presentata dai beneficiari esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati sulla base dei modelli da compilare pubblicati sul sito del Ministero dei trasporti.
L’accesso alla piattaforma è effettuato dal legale rappresentante dell’impresa tramite SPID/CNS/CIE. Una volta autorizzato all’accesso, il legale rappresentante può individuare ulteriori soggetti autorizzati ad operare nella piattaforma per conto dell’impresa richiedente.

Superate le fasi di autenticazione e autorizzazione, i richiedenti il contributo procedono con l’inserimento dell’istanza, unica per ciascuna impresa, autocertificando il possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Eseguito l’accesso alla piattaforma, l’utente seleziona il soggetto per cui intende operare:

  • sé stesso, aziende di cui è titolare (ditta individuale)
  • aziende di cui è rappresentante legale o incaricato.

Le domande contengono gli identificativi SDI delle fatture di acquisto in Italia del gasolio relativamente al secondo trimestre 2022.

Il credito d’imposta è assegnato nei limiti delle risorse disponibili, pari a 200,00 milioni di euro, ed entro l’importo massimo di cui alla lettera a del punto (61) della Comunicazione della Commissione C(2023) 1711 final del 23 marzo 2023, verificato attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

La piattaforma è articolata in due aree distinte:

  • area inserimento istanza;
  • area riservata per la consultazione dello stato dell’istanza.

Durante il periodo di apertura della piattaforma, è possibile:

  • inserire una istanza;
  • inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente;
  • inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente a seguito di un esito negativo visualizzabile nell’area riservata.

I dati richiesti per l’inserimento dell’istanza sono tutti obbligatori. I files da allegare all’istanza devono contenere le seguenti informazioni necessarie alla determinazione del credito d’imposta e sono così costituiti:

File fatture (una riga per ogni fattura indicata):

  • Identificativo SDI fattura;
  • Tipo fattura (CARB/NO CARB);
  • Importo complessivo della fattura al lordo dell’IVA;
  • Importo a rimborso al lordo dell’IVA (quota parte dell’importo fatturato e utilizzato per veicoli Euro V e VI di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate)

File targhe (una riga per ogni targa a cui si riferisce la fattura):

  • Identificativo SDI fattura;
  • Targa del/dei veicolo/i, rispondenti ai requisiti della norma, riforniti con il gasolio acquistato con la fattura indicata;
  • Contratto di noleggio: (SI/NO);

Codice paese automezzo.

Una volta ultimata la compilazione, per poter inserire i files nella piattaforma unitamente all’istanza, dovranno essere salvati nel formato CSV(delimitato da separatore di elenco)(*.csv).

Inviata l’istanza, la piattaforma restituisce all’utente il relativo codice identificativo. A seguito della presentazione dell’istanza è possibile accedere, attraverso la piattaforma informatica, nell’area riservata per la verifica dello stato di avanzamento della richiesta.

Nel caso in cui l’istanza non risulti correttamente acquisita per errori nei files è possibile, durante il periodo di apertura della piattaforma, inserire una nuova istanza, in sostituzione della precedente.

La piattaforma rimane attiva fino alle ore 23.59 del giorno 6 ottobre.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i dati delle istanze dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettua la verifica sul R.N.A dell’importo concedibile alla singola impresa beneficiaria nei limiti previsti dalla sezione 2.1 del “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” , punti (61) lett. a, sulla base dei dati trasmessi da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
All’esito delle verifiche sopra riportate il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emana un decreto (c.d. decreto di concessione), successivamente provvede a registrare, sempre sul R.N.A. gli aiuti concessi alle singole imprese.

L’elenco definitivo delle imprese e degli importi riconosciuti viene quindi inviato dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette quindi all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione con il relativo importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate all’Agenzia delle entrate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Le eventuali somme inutilizzate alla chiusura della misura di cui all’art. 14 comma 1 lett.a) del d.l. 144/2023 e s.m.i. si sommano al limite di spesa di 200,00 milioni di euro di cui alla presente misura.

Le spese si  considerano  effettivamente  sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del testo unico  delle  imposte sui redditi  di  cui  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili  adottati dall'impresa.

La piattaforma informatica è implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il Ministero   delle infrastrutture  e  dei  trasporti, con apposito decreto direttoriale,  definirà  le  modalita'  per l'effettuazione delle  verifiche  circa  il  rispetto  dei  requisiti previsti per accedere alla misura.

All'esito dei controlli,  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approverà, con uno o piu'  decreti direttoriali, il contributo riconosciuto  alle  imprese  beneficiarie dando immediata comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato dell'importo complessivamente concesso e trasmettendo contestualmente i relativi dati all'Agenzia delle entrate.

Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie  avviene, in ogni caso,  nei  limiti  delle  risorse complessivamente a ciò destinate,  secondo  l'ordine  di  arrivo  delle richieste.
 

Come utilizzare il credito d’imposta autotrasportatori 2023

L’aiuto  è  utilizzabile   esclusivamente   in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il  modello  F24  unicamente  attraverso  i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il  credito  d'imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla  trasmissione  dei dati.

L'ammontare del credito di imposta utilizzato in  compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Non si applicano i limiti di cui all'art.  1,  comma  53,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della  legge  23 dicembre 2000,  n.  388.  

Il  credito  d'imposta  autotrasportatori non  concorre  alla formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
In data 12 agosto 2023 è stato pubblicato, nelle more della registrazione del decreto ministeriale di attuazione siglato lo scorso 8 agosto, il sul suo sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un comunicato contenente le indicazioni utili alla presentazione delle istanze.
Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente sulla piattaforma implementata da Agenzia delle accise, dogane e monopoli a partire dalle ore 15:00 del giorno 18 settembre 2023.

Sul sito del Ministero dei trasporti è possibile reperire i due files che dovranno essere utilizzati, a titolo di esempio, per l'inserimento dei dati relativi alle fatture di acquisto ed agli automezzi riforniti con il gasolio acquistato.
Il Ministero precisa che i due files, prima di essere caricati nella piattaforma, dovranno essere salvati nel formato CSV(delimitato da separatore di elenco)(*.csv).