Fisco

Rottamazione quater al rush finale


Il termine per la presentazione delle domande di "rottamazione" delle cartelle sta per terminare: il prossimo 30 giugno sarà, infatti, l'ultimo giorno utile per poter accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e presentare la domanda in modalità telematica.

La Legge di Bilancio 2023 ha infatti riproposto la definizione agevolata dei carichi pendenti affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con prima scadenza fissata al 31 ottobre 2023. Ai contribuenti che, rientrando nelle condizioni previste, presenteranno la richiesta di definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 31 luglio 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Attenzione: Il termine di adesione è posticipato al 30 settembre 2023 per i contribuenti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza/sede legale/sede operativa nei territori interessati dall'alluvione (Dl 61/2023). 

L'Agenzia delle Entrate Riscossione, in questi mesi, ha messo a disposizione dei contribuenti una serie di servizi utili a conoscere la propria posizione e l'elenco delle cartelle rottamabili.

Cosa prevede la definizione agevolata? Lo dice la stessa Agenzia delle Entrate tramite il comunicato stampa pubblicato ieri sul suo sito: "la Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. L’importo dovuto per la Definizione agevolata potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza il 31 ottobre e 30 novembre 2023".