Fisco

Rimborso IRAP di un professionista in quanto collaboratore (e non associato) di uno studio professionale


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23719 del 21 ottobre 2013 ha affermato che il professionista che chiede il rimborso dell' IRAP non dovuta, in quanto collaboratore di uno studio professionale e non un suo associato, ai fini della prova in giudizio, non deve riprodurre il quadro RE della dichiarazione, ma può limitarsi a produrre le fatture emesse per la collaborazione.

Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva ritenuto non assolto l'onere della prova gravante sul contribuente a fronte di un'istanza di rimborso IRAP: secondo i giudici di merito, il professionista non aveva prodotto in giudizio il quadro RE della dichiarazione dei redditi e pertanto aveva fornito prove insufficienti.

Secondo i giudici di legittimità, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’IRAP quando si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzate riferibili ad altrui responsabilità e interesse, impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta non dovuta, fornire la prova dell’assenza di tali condizioni.

Il contribuente riteneva, pertanto, che la documentazione prodotta, ovvero le fatture emesse, costituisse prova sufficiente della mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività professionale.

La Corte accoglie il ricorso dell'avvocato milanese nell’ambito della controversia originata dal rifiuto opposto dall’Amministrazione Finanziaria su un’istanza di rimborso IRAP precisando che il “vizio logico indicato emerge palese dalla sentenza impugnata, essendosi limitati i Giudici di merito al rilievo della mancata produzione del quadre RE della dichiarazione dei redditi ...., omettendo del tutto di valutare alla stregua degli altri documenti prodotti dal contribuente se il requisito della autonoma organizzazione dell'attività lavorativa dovesse ritenersi escluso anche per l'anno d'imposta in questione”.