Aumento dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80%
Con la circ. n. 45 del 2023, l’Inps fornisce istruzione operative sull’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino.
Congedo parentale ed indennità
L’art. 1, comma 359, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, c.d. legge di Bilancio 2023, attraverso la modifica al comma 1 dell’art. 34 del d.lgs. 151/2001, ha disposto l’elevazione, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:
- tramite il portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
I nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso UniEmens riferita ai lavoratori dipendenti del settore privato con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali:
- “PG0”,avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
- “PG1”,avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzatiin misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
I datori di lavoro del settore privato con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono utilizzare a partire dalla denuncia di competenza luglio 2023, i seguenti codici Tipo Servizio:
- “3T”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzatiin misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”;
- “3U”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzatiin misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”.