Diritto

Antiriciclaggio. I nuovi indicatori di anomalia emanati dalla UIF


Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con l’Informativa del 16 maggio, ha reso noto che l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) in tema di antiriciclaggio ha emanato, ai fini della segnalazione delle operazioni sospette, nuovi indicatori di anomalia che si applicheranno dal 1° gennaio 2024.

Al fine di rendere più efficace l’attività dei soggetti destinatari degli adempimenti antiriciclaggio, nell’ambito dell’individuazione e della segnalazione delle operazioni sospette, la UIF ha emanato i nuovi indicatori di anomalia.

In attuazione del potere attribuito dall’articolo 6, comma 4, lettera e), del D. Lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio), sono stati elaborati 34 nuovi indicatori di anomalia che troveranno applicazione, in relazione all’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, a decorrere dal 1° gennaio 2024. 

Il Provvedimento UIF compendia in un testo unitario gli indicatori e aggiorna le operatività rilevanti con l’obiettivo di fornire uno strumento utile a elevare la qualità della collaborazione attiva dei soggetti destinatari.

Come già affermato, gli indicatori di anomalia sono 34; ciascuno dei quali è articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento. 

Gli indicatori 1-8, esposti nella Sezione A, evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto al quale è riferita l’operatività. Gli indicatori 9-32, esposti nella Sezione B, riguardano le caratteristiche e la configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività.

Gli indicatori 33 e 34, esposti nella Sezione C, attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

I soggetti obbligati sono chiamati a selezionare gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e, con riferimento a quelli presi in considerazione, dovranno verificare i sub-indici ad essi applicabili. 

Ai fini di tale selezione, gli organismi di autoregolamentazione possono fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi, nell’ambito delle attività di promozione e controllo dell’osservanza degli obblighi antiriciclaggio. 

Le associazioni rappresentative di altre categorie di destinatari della disciplina antiriciclaggio potranno comunque orientare questi ultimi nella predetta attività di selezione. I soggetti obbligati dovranno tener conto delle eventuali indicazioni ricevute, rapportandole alla concreta attività svolta.

L’UIF precisa, altresì, che l’elencazione esemplificativa degli indicatori e dei relativi sub-indici non è esaustiva né vincolante; “è infatti possibile che ulteriori comportamenti, sebbene non previsti, assumano caratteristiche tali da generare in concreto profili di sospetto. Inoltre, le fattispecie elencate non sono da considerare sospette se si realizzano in presenza di una giustificazione”. In ogni caso, i soggetti obbligati devono sentirsi stimolati ad ampliare il novero delle anomalie da considerare, in relazione alla concreta attività svolta e alla sua evoluzione nel tempo.

Il Provvedimento UIF è volto anche a guidare i soggetti obbligati nell’individuazione degli elementi informativi essenziali per la configurazione e la rappresentazione dei sospetti; al riguardo è necessaria la ricorrenza di circostanze soggettive e oggettive che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.

Tra gli elementi di novità assumono un certo rilievo gli indicatori che riguardano il coinvolgimento diretto o indiretto di persone politicamente esposte nonché di enti di natura pubblica o con finalità pubbliche. Viene, altresì, attribuita importanza a elementi di anomalia connessi con l’utilizzo di crypto-assets, con la cessione e/o l’acquisto di crediti o con la cessione di asset nell’ambito di procedure concorsuali nonché ad anomalie nel ricorso ai conti correnti di corrispondenza e rapporti assimilabili.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito dell’applicazione dei nuovi indicatori di anomalia, non si applicheranno più quelli emanati dal Ministero della Giustizia con Decreto del 16 aprile 2010.

Fiaccola Luigi