Decreto lavoro 2023. Altri strumenti di inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro
Il 4 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 48/2023 contenente misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.
Queste le altre misure di inclusione
1) Supporto per la formazione e il lavoro
Istituito a partire dal 1° settembre 2023 quale strumento volto a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa.
Beneficiari |
È utilizzabile dai nuclei familiari: - con componenti di età compresa tra i 18 e 59 anni; - un valore dell’ISEE familiare non superiore a 6 mila euro; - che non abbiano requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione. Tale misura è: a) compatibile con l’Assegno di Inclusione; b) incompatibile con il Redditi e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento di integrazione o sostegno al reddito per la disoccupazione. |
Strumento |
Prevede la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Nell’ipotesi in cui il beneficiario partecipi ai suddetti corsi, per tutta la loro durata e comunque non oltre il periodo massimo di 12 mensilità, l’interessato riceverà un beneficio economico, c.d. indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. |
Presentazione della domanda |
La domanda deve essere presentata telematicamente e l’interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare la trasmissione dei dati ai Centri per l’Impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione.
Il richiedente verrà convocato presso il servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, nel quale il dovrà indicare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione. |
2) Reddito e Pensione di Cittadinanza
Scadenza |
I percettori continueranno a beneficiare del reddito e della pensione di cittadinanza fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. |
Beneficio all’assunzione |
Resta fermo il beneficio all’assunzione riconosciuto ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 4 del 2019 per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023. |
Misura |
Per il 2023 il reddito di cittadinanza è riconosciuto nel limite massimo sette mensilità, ad eccezione dei nuclei familiari in cui vi siano componenti con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età, e comunque non oltre il limite massimo del 31 dicembre 2023. |
Incentivi all’occupazione
1) Incentivi all’assunzione giovanile
Con il Decreto Lavoro viene riconosciuto un incentivo per i datori di lavoro privati che facciano delle assunzioni tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2023.
Natura |
La misura dell’incentivo è il 60 % della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo massimo di 12 mesi. È cumulabile con l’incentivo Assunzione giovani Under 36 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. Viene corrisposto al datore di lavoro tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili. |
Destinatari |
Le assunzioni devono riguardare i giovani che si trovano nelle seguenti condizioni: - Non aver compiuto il trentesimo anno di età alla data di assunzione; - Non aver lavorato e non essere inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET); - Che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” |
Assunzione |
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. Non si applica in caso di lavoro domestico. |
Domanda |
La domanda viene trasmessa attraverso apposita procedura telematica all’INPS, che provvede entro 5 giorni a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di un’effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. Il richiedente avrà 7 giorni di tempo per stipulare con il giovane il contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo; entro i successivi 7 giorni il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS l’avvenuta stipula del contratto. In caso di mancato rispetto dei termini, le somme tornano a disposizione di altri potenziali beneficiari. |
2)Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità
Beneficio |
È istituito un apposito fondo in favore degli Enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale |
Domanda |
Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo saranno definite con Decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 1° marzo 2024. |
Destinatari |
Ogni persona con disabilità di età inferiore a trentacinque anni assunta ai sensi della L. n. 68 del 1999 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato fra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023 per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. |