Chiarimenti ADE su conciliazione agevolata
L’Agenzia delle Entrate con la circolare del 19 aprile 2023, n. 9E fornisce alcuni chiarimenti importanti in merito alla relativa alla conciliazione giudiziale agevolata disciplinata dalla L. 197/2022.
Ricordiamo infatti che l’art. 1 della L. 197/2022, ai commi da 206 a 212, ha introdotto una particolare forma di conciliazione agevolata delle controversie tributarie con la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo, e con la possibilità di pagare gli importi in 20 rate trimestrali senza possibilità di compensazione. Altra peculiarità dell’istituto è che si deve trattare di conciliazione fuori udienza, quindi occorre un accordo tra le parti sottoscritto da entrambe e da depositare innanzi alla Corte di giustizia.
Il Decreto Bollette (DL 34/2023) ha modificato alcuni termini della conciliazione agevolata:
- le controversie che possono usufruirne sono quelle pendenti al 15 febbraio 2023 (nuovo termine introdotto dall’art. 17, comma 2, Decreto Bollette) innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate,
- e possono essere definite entro il 30 settembre 2023 (nuovo termine introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. f), Decreto bollette)
I chiarimenti fatti dall’Agenzia delle Entrate riguardano vari e differenti aspetti.
In merito all’estensione temporale effettuata dal Decreto bollette chiarisce che è sufficiente che al 15 febbraio sia stato notificato il ricorso per usufruire della conciliazione agevolata, non essendo necessario che ci sia stato anche il deposito del ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.
L’Agenzia poi afferma che vi rientrano anche le proposte conciliative effettuate dal contribuente prima del 1° gennaio 2023, sempre che l’accordo sia poi formalizzato entro il 30 settembre.
Nel caso in cui vi siano coinvolte liti soggette alla disciplina del reclamo e mediazione, quindi del valore sino a 50.000 euro, in riferimento alle quali il ricorso è stato notificato entro il 15 febbraio, decorsi 90 giorni, al ricorrente costituitosi in giudizio non è preclusa la possibilità di effettuare una proposta di conciliazione agevolata della lite.
Altro chiarimento importante riguarda la pendenza dei termini per l’appello. L’Agenzia delle Entrate infatti sostiene che la conciliazione agevolata non è ammessa se al 15 febbraio pendevano i termini per l’appello ma è necessario che a detta data l’appello sia stato notificato.
A differenza della definizione delle liti, il Legislatore ha circoscritto la conciliazione agli “atti impositivi”. In sostanza, vi rientrano gli avvisi di accertamento, gli avvisi di recupero e gli avvisi di liquidazione mentre restano escluse sia le liti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso, sia quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria o che risultano di mera riscossione.
L’Agenzia delle Entrate poi evidenzia che, a differenza della definizione delle liti pendenti, sono escluse dalla conciliazione agevolata le controversie avente ad oggetto le sole sanzioni in quanto, in tali controversie, il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio della norma.
Si deve infine segnalare che viene riconosciuta la possibilità, in caso di raggiungimento dell’accordo conciliativo, di ottenere il rimborso delle eventuali somme pagate in eccedenza.