Risorse 2021: sgravio contributivo per i contratti di solidarietà
Con la circ. Inps n. 40 del 2023 vengono fornite istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi per i contratti di solidarietà, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2021.
Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà
L’Inps, con circ. n. 40 del 5 aprile 2023, illustra le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021, a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall’art. 6 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 novembre 1996, n. 608. Sul punto va ricordato che l’articolo citato prevede che, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, è riconosciuta una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione. La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso. Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Inoltre, non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione dovute dai datori di lavoro interessati:
- il contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo” per effetto di quanto disposto dall’articolo 33, comma 4, del D.lgs. 148/2015;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge.
L’applicazione del beneficio in esame rimane subordinata all’osservanza della regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
L’Inps, con la circolare in esame, precisa che:
la procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro; infatti, la Struttura territorialmente competente, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”;
le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
Infine, per la rilevazione contabile degli oneri per sgravi contributivi in esame, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il conto GAW37351 - Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi del D.L. n. 726/1984 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984 o del D.lgs n. 148/2015, Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2021.