Dipendenti: modalità applicazione di alcuni permessi, modificati dal d.lgs. 105/2022
Con la circ. Inps n. 39 del 2023 fornisce indicazioni amministrative per i dipendenti del settore privato sulle disposizioni, contenute nel d.lgs. 105/2022, che ha introdotto novità normative in materia di permessi di cui all’articolo 33 della l. 104/1992 e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001.
Novità in materia di permessi
Il d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) n. 2019/1158, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha:
- modificato l’art. 33 della l. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal medesimo articolo al comma 3, per cui fino a oggi non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente - ad esclusione dei genitori - la fruizione dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave;
- modificato il comma 5 dell’art. 42 del d.lgs. 151/2001, introducendo il “convivente di fatto”, di cui all’articolo 1, comma 36, alla legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario. Il novellato comma 5, inoltre, stabilisce che qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con la persona disabile a cui si presta assistenza, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario. Da ciò si deduce che, in base al quadro normativo vigente, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.
Sulla base di queste novità, l’Inps con circ. n. 39 del 4 aprile 2023 ha stabilito che:
- per i permessi di cui all’art. 33 della l. 104/1992: l'applicazione è stata aggiornata per consentire la trasmissione della “Dichiarazione disabile” anche per le richieste di giorni di permesso mensili per assistenza alle persone disabili in situazioni di gravità minorenni, se non già inviata, purché il richiedente della prestazione non sia la madre o il padre;
- per il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001:l'applicazione è stata aggiornata per consentire la presentazione delle suddette:
da parte dei conviventi di fatto di cui all’art. 1, comma 36, della l. 76/2016;
da parte dei familiari normativamente previsti anche qualora la convivenza con il disabile grave sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo;
per richiedere la trasmissione della “Dichiarazione disabile” anche per assistere le persone disabili minorenni in situazione di gravità, se non già inviata, purché il richiedente della prestazione non sia la madre e il padre.
Inoltre, per la corretta gestione dei permessi succitati, nei flussi di denuncia Uniemens, al fine di soddisfare l’esigenza di un monitoraggio sulla fruizione degli stessi e sui relativi oneri, nonché per consentire il popolamento del conto assicurativo del lavoratore in relazione al quale la prestazione è stata conguagliata, sono stati introdotti nuovi codici evento e codici conguaglio che sostituiscono quelli vigenti. L’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza maggio 2023. Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e i codici conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 – 30 aprile 2023, con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.
Infine, i datori di lavoro del settore privato con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, al verificarsi dell’evento, devono compilare anche la ListaPosPA secondo le modalità in uso, utilizzando i seguenti Codici Tipo Servizio nell’elemento V1, Causale 7, CMU 8:
3L:Permessi mensili in forma giornaliera/oraria di cui all’art.33 c.3 Legge n. 104/1992 per assistere coniuge, convivente, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il 3° con disab. grave usufruiti dai dip. delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L.25/06/2008 n.112;
3M: Permessi orari (art.33 c.6 Legge n.104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave. Contrib. figurativa su retrib. convenz. (art.35 c.2 D.lgs n.151/2001) usufruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L. 25/06/2008 n.112;
3N:Permessi mensili (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave usufruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
3P:Congedo straord. (art.42 c.5 D.lgs n.151/2001) per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il 3° con disab. grave usufruiti dai dip. delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L.25/06/2008 n.112.