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Bonus energia e gas I trimestre 2023: comunicazione per la cessione dei crediti


Bonus energia e gas I trimestre 2023. Comunicazione per la cessione dei crediti: modello da trasmettere all’Agenzia delle Entrate nella finestra temporale dal 5 aprile al 18 dicembre 2023. 

Con il Provvedimento del 3 aprile 2023, prot. n. 116285, l’Agenzia delle Entrate ha esteso le disposizioni contenute in un altro Provvedimento del 30 giugno 2022 con prot. n. 253445, anche ai crediti d’imposta di cui all’art. 1, commi da 2 a 5, 45 e 46, della Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

In particolare, i crediti in oggetto riguardano:

a) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre; 

b) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto a), in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;

c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; 

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui alla lettera c), in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; 

e) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre 2023.

Per i crediti d’imposta sopraelencati la cessione dev’essere comunicata all’Agenzia delle entrate dal 5 aprile al 18 dicembre 2023.

Il modello per la comunicazione è disponibile in allegato

Si ricorda che...

Tali crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023 o in alternativa, sono cedibili a soggetti terzi. In quest’ultimo caso devono essere rispettate alcune condizioni:

• il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione); 

• in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo; 

• il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.

 

Infine, si rammenta che per il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 21 giugno 2023.