Credito d’imposta per attività fisica adattata: la percentuale di credito spettante
Il comma 737 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha introdotto un credito d’imposta per le spese documentate sostenute dal 1°gennaio al 31 dicembre 2022 per lo svolgimento di attività fisica adattata (Afa).
Per attività fisica adattata si intendono gli esercizi fisici prescritti per situazioni specifiche, come patologie croniche o disabilità fisiche, svolte, anche in gruppo, sotto la supervisione di un professionista competente e in luoghi e strutture non sanitarie (come le “palestre della salute”), con lo scopo di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita delle persone.
Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito negli anni successivi.
Con il Provvedimento dell’11 ottobre 2022 sono state definite le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta in oggetto. Tale provvedimento ha previsto che l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta dovesse essere presentata all’Agenzia delle entrate nella finestra temporale dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023.
Nel provvedimento è stato inoltre previsto che, se l’importo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate dai beneficiari avesse superato il limite complessivo di spesa – fissato per 1,5 milioni di euro – l’Agenzia delle entrate avrebbe pubblicato nei 10 giorni successivi alla scadenza della presentazione dell’istanza la percentuale del credito di imposta spettante a ciascun beenficiario. La percentuale è ottenuta come il rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo che considera tutte le spese agevolabili indicate nelle istanze ricevute.
Per dare attuazione a quanto sopra descritto e considerato che l’importo delle spese ammesse all’agevolazione fiscale ha superato l’importo delle risorse stanziate per il credito di imposta, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 24 marzo 2023 il Provvedimento prot. n. 94779/2023 con il quale ha comunicato che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838 per cento.
La percentuale di cui sopra è stata ottenuta mediante il calcolo 1.500.000/1.537.139 ossia l’importo di spesa massima e l’importo delle spese ammesse al credito di imposta per cui è stata presentata istanza entro i termini.