Agevolazioni

Bonus energia imprese, cosa fare in caso di rifiuto?


Con una FAQ del 10 marzo 2023, è stata pubblicata una nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate nell’apposita sezione del sito delle Entrate dedicata ai bonus energetici. Sono online sul sito internet dell'ADE le risposte alle domande più frequenti in tema di agevolazioni riconosciute alle imprese per le spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici.

La FAQ delle Entrate

Si premette che ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D. L. n. 176/2022 (Decreto “Aiuti-quater”), legge n. 6/2023, entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta contro il caro energia, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, sono tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono stati definiti con il Provvedimento, prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023.

Proprio in merito alla comunicazione in discorso, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 10 marzo 2023 una FAQ specifica.

In questa FAQ l'Agenzia chiarisce che se lo scarto della comunicazione, inviata entro il 16 marzo 2023, è dovuto a una delle seguenti motivazioni: la comunicazione è stata presentata da un’impresa che ha un codice ATECO principale non coerente con la tipologia del credito maturato (ma il codice ATECO secondario è pertinente); l’impresa che ha presentato l’istanza non era attiva nel 2022, ma ha diritto alla fruizione del credito per averlo acquisito, a seguito di un’operazione straordinaria, dall’impresa che lo ha maturato nel 2022; il soggetto beneficiario del credito non è titolare di partita IVA attiva, in quanto localizzato nei comuni di Livigno e Campione d’Italia, allora la comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, anche successivamente al 16 marzo 2023, compilando lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023. Tale comunicazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal beneficiario del credito e il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura “Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici” e il codice fiscale dello stesso beneficiario. 

In alternativa, il modello può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Inoltre, nel messaggio di posta elettronica certificata deve essere indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione della comunicazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema. La comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche per il tramite di intermediari appositamente delegati. Le comunicazioni inviate tramite PEC per motivi diversi da quelli sopra indicati saranno respinte.

Nel caso in cui la comunicazione sia stata invece scartata per errori di compilazione, è necessario inviarla nuovamente, entro il 21 marzo 2023, con i dati corretti, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia Entrate.

Il quesito posto era il seguente: “Per conto dei miei assistiti, ho inviato alcune comunicazioni dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici, di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia n. 44905 del 16 febbraio 2023 e n. 56785 del 1° marzo 2023. Due di queste sono state scartate: una perché il codice ATECO dell’impresa non era coerente rispetto alla tipologia del credito e l’altra perché la società che ha presentato l’istanza è diversa da quella che aveva maturato il credito nel 2022. Cosa devo fare per inviare le comunicazioni affinché non vengano nuovamente scartate?”.