Bonus pubblicità 2023 al via
Ripartono le prenotazioni per accedere al bonus pubblicità, il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica tradizionale e digitale, istituito dal 2018 ad opera dell’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 (legge n. 96/2017), poi modificato dall’art. 25-bis del D.L. n. 17/2022 (legge n. 34/2022). Dal 1° al 31 marzo sarà possibile fare domanda per il bonus pubblicità 2023. L'agevolazione prevede un credito d'imposta del 75% per gli investimenti pubblicitari incrementali nel 2023. Da quest'anno non sono più agevolati interventi relativi a televisione e radio.
Premessa normativa
Si premette che l’art. 57-bis, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall’art. 25-bis del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. “Decreto Energia”), convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dispone attualmente, tra l’altro, che “Per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3”.
Il successivo comma 1-quinquies, introdotto dal citato art. 25-bis del D.L. n. 17/2022, dispone poi che a decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta in quesione è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa.
Novità nel decreto Energia
Si sottolinea che il citato art. 25-bis del D.L. n. 17/2022, ha introdotto importanti modifiche normative prevedendo che, a decorrere dall’anno 2023, il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (art. 57-bis, 1-quinquies, del D.L. n. 50/2017).
Rispetto all’anno 2022, quindi:
- viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
- non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Il DPCM n. 90/2018
In attuazione delle sopra richiamate disposizioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione e la fruizione delle agevolazioni in argomento.
In particolare, l'art. 4, comma 4, del suddetto DPCM prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dopo la realizzazione dell'investimento pubblicitario incrementale, nei limiti dell'ammontare comunicato con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Inoltre, ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto provvedimento. Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare comunicato con il medesimo provvedimento, il relativo modello F24 è scartato .
In ogni caso, l'agevolazione è utilizzabile nei limiti dei regolamenti comunitari richiamati dall'art. 57-bis, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 50 del 2017, relativi agli aiuti "de minimis".
Il bonus pubblicità 2023
I termini e le modalità di trasmissione sono fissati nell’avviso pubblicato sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2023. Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili il modello aggiornato e le relative istruzioni.
Definiti dunque i criteri e le modalità di erogazione del credito d’imposta pubblicità 2023, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, esaminiamo in dettaglio la procedura presista per l’accesso al credito.
Comunicazione per l’accesso al credito
Si tratta del credito d’imposta riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.
A valle delle deroghe degli anni scorsi, introdotte per favorire, nel periodo della pandemia, una platea più ampia di beneficiari, rispetto allo scorso anno, viene ripristinato il regime ordinario, sospeso dal Decreto Sostegni-bis (D.L 25 maggio 2021, n. 73, modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106), e pertanto il credito d’imposta viene concesso nella misura del 75%.
Viene reintrodotto anche il requisito dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto a quello effettuato l’anno precedente.
Rispetto all’anno 2022, quindi:
- viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
- non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Viene meno, infatti, quanto disposto dal Decreto Sostegni-bis per il 2021 e il 2022. Infatti, l’art. 67, comma 10 del D.L. n. 73/2021 - sostituendo il comma 1-quater dell'art. 57-bis del D.L. n. 50 del 2017 - ha previsto la riduzione del credito d’imposta spettante per gli investimenti pubblicitari, abbassando il valore del credito d’imposta dal 75 al 50% per tutti.
La novità è stata introdotta dal Decreto Energia n. 17/2022. Dal 2023, dunque, il credito d’imposta sarà riconosciuto per il 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati per campagne pubblicitarie.
Torna, quindi, anche il requisito dell’incrementalità. Gli investimenti sostenuti nel 2023 dovranno essere superiori di almeno l’1% di quelli effettuati l’anno precedente.
Altra importante novità riguarda la platea dei beneficiari.
Il credito d’imposta, infatti, sarà riconosciuto solamente per gli investimenti effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.
Rispetto al 2022, quindi, non vengono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Il tetto di spesa per il 2023 è di 30 milioni di euro. Le risorse saranno ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale al credito spettante in caso di mancanza di fondi rispetto alle richieste presentate.
Modalità di presentazione dela comunicazione
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva sono presentate, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando il servizio online messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, con le seguenti modalità:
- direttamente, dai soggetti interessati a richiedere il credito;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale (art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322);
- tramite gli incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni, indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti, sinteticamente indicati come intermediari).
I soggetti interessati dovranno inviare la comunicazione prevista dall’art. 5, comma 1, del DPCM n. 90/2018, per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2023, a partire dal 1° marzo ed entro il 31 marzo 2023.
Sarà necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Accedendo all’area riservata del sito istituzionale tramite credenziali SPID, CIE o CNS, è sufficiente cliccare sulla voce “Comunicare” di “Servizi per”.
Dopo aver inviato la richiesta sarà necessario inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio 2024, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, nella quale vanno specificate le spese effettivamente sostenute e che concorrono al calcolo dell’agevolazione.
Riepilogando, i tempi di invio sono i seguenti:
- dal 1° al 31 marzo 2023è possibile prenotare l’agevolazione inviando la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente:
- i dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente;
- i dati degli investimenti già effettuati;
- i dati degli investimenti da effettuare nell’anno agevolato;
- tra il 9 gennaio e il 9 febbraio dell’anno successivo (2024) occorre inviare la dichiarazione sostitutiva: i soggetti che hanno inviato la suddetta comunicazione per l’accesso, devono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati“, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.
Credito d’imposta richiesto è superiore a 150.000 euro
Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:
- di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali e/o i dati di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’art. 85 e all’art. 91, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Concessione del credito d’imposta
Il credito d’imposta sarà concesso sulla base del regolamento di cui al DPCM n. 90 del 2018.
L’agevolazione è concessa nel limite massimo delle risorse stanziate per l’anno e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis” e al rispetto del limite del tetto di spesa. A tale riguardo, si rammenta che il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 (“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”).
In seguito alla presentazione delle richieste di accesso, il Dipartimento stila una prima lista dei beneficiari e degli importi teoricamente fruibili per ciascun soggetto. L’elenco definitivo sarà pubblicato dopo la ricezione delle "Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati" (sempre sul sito del Dipartimento).
Utilizzo del credito
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi).
Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900 (denominato "Credito d'imposta - Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - articolo 57-bis, comma 1, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50"), istituito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati".
Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di concessione del credito, nel formato "AAAA".
Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare.
Rinuncia alla precedente richiesta
Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione/dichiarazione sostitutiva già presentata, rinunciando totalmente al credito d’imposta indicato nella medesima, può presentare una rinuncia totale, utilizzando lo stesso modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, i riquadri “Dati degli investimenti e del credito richiesto” e “Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia” non vanno compilati e non vanno rese le dichiarazioni sostitutive.
La rinuncia totale al credito richiesto può essere presentata entro i termini di presentazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva. Anche dopo la rinuncia, è comunque possibile inviare una nuova comunicazione/dichiarazione sostitutiva entro il termine di scadenza previsto.
Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati per l’anno 2022
Da ultimo si evidenzia che per l’anno 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato (art. 57-bis, comma 1-quater del D.L. n. 50/2017, come modificato dall’art. 67, comma 10, del D.L. n. 73/2021).
Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
Ai fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati per l’anno 2022 vanno indicati, nel riquadro “Dati degli investimenti e del credito richiesto”, i seguenti dati:
- l’ammontare degli investimenti effettuati nel 2022 sui giornali quotidiani e periodici, anche on line;
- l’ammontare degli investimenti effettuati nel 2022 sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
L’ammontare degli investimenti ivi indicato non può essere superiore a quello esposto nella precedente “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”. Se viene indicato un importo superiore, l’applicazione web non consente di proseguire nella compilazione e la dichiarazione sostitutiva non può essere presentata.
A tale riguardo si precisa che la dichiarazione sostitutiva è intesa ad attestare l’effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell’investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse e indicato nella precedente “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”. La dichiarazione sostitutiva, quindi, non esclude che gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno di riferimento siano superiori a quelli preventivati e confermati nella medesima dichiarazione sostitutiva telematica.